Dopo 16 anni riappare nell’agenda politica l’ex consigliere regionale della Lombardia, eletta nel cosiddetto listino Formigoni, Nicole Minetti. La d.ssa ha avuto una condanna di 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento alla prostituzione. Inoltre ha patteggiato una condanna a 1 anno e 1 mese di reclusione per peculato. Ha chiesto la grazia per accudire il figlio minore adottato in Uruguay, per serissimi motivi di salute.
Un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano ha indicato fatti gravissimi che, se appurati, renderebbero il provvedimento non meritevole di concessione. Alla notizia il Colle è intervenuto in questi termini: L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, la seguente lettera al Ministero della Giustizia:
“In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta favorevole del Ministro della Giustizia lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.”
L’istituto è previsto dall’articolo 87 della Costituzione: il Presidente della Repubblica (PdR) è il titolare del potere esclusivo di concederla. La domanda di grazia, diretta al PdR, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto, o dal convivente, o dal tutore o dal curatore, ovvero da un avvocato o procuratore legale, ed è presentata al Ministro della Giustizia. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al Ministro della Giustizia o al Procuratore generale della Corte d’appello competente. La Minetti l’ha inoltrata al Guardasigilli, che ha instaurato la fase istruttoria poi inviata al Procuratore generale presso la Corte d’Appello, chiamato a esprimere il proprio parere. Per questa ragione vengono acquisite tutte le informazioni utili relative, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, nonché ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di polizia.
Acquisito il parere, favorevole per la Minetti, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio parere, favorevole nella fattispecie o contrario alla concessione del beneficio. Giova ricordare che l’articolo 89 della Costituzione recita: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.” È vero, come affermato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, che il responsabile di via Arenula non dispone dell’autorità giudiziaria, ma ne ha comunque l’onere e poteva studiare meglio il fascicolo, anche perché l’adozione è stata effettuata in Uruguay. Fonti molto vicine all’INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay – Istituto del Bambino e dell’Adolescente dell’Uruguay) riferiscono che la procedura di adozione è stata altamente irregolare.
Ricapitolando l’iter: per l’INAU il minore è adottabile, conferma giunta dal tribunale uruguaiano di Maldonado; idem per il Tribunale per i minorenni di Venezia. Si ribadisce che la grazia ha i pareri non vincolanti della Procuratrice generale presso la Corte d’Appello di Milano, che ha dichiarato: “Siamo stati diligenti, magari non perspicaci, ma abbiamo fatto tutti gli accertamenti che normalmente ci vengono delegati. Abbiamo agito sulla base di una delega classica del Ministero della Giustizia che viene attivata in casi simili. Se gli accertamenti che ci sono stati delegati fossero stati incompleti, il Ministero avrebbe potuto chiedere un supplemento di istruttoria, ma così non è stato e il Ministero ha ritenuto gli accertamenti idonei e sufficienti per formulare il proprio parere.” Evidentemente Nordio non ha rilevato nulla da eccepire.
La decisione del PdR ha considerato il tempo trascorso dai fatti giudicati, ma soprattutto si fonda sulla convinzione, nell’interpretazione costituzionale delle norme, che la funzione rieducativa della pena, a differenza del processo, non sia più strettamente connessa al reato commesso. A essa va collegata la concessione della grazia anche per motivi umanitari, che, di fronte al quadro prospettato dagli atti sottoposti, ha portato Mattarella a firmare il 18 febbraio. Adesso è stata effettuata la rogatoria internazionale e, qualora emergessero fatti illegittimi, la grazia potrebbe essere annullata e tutti, tranne il Capo dello Stato, dovranno rispondere.
Vittorio Alfieri