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01/05/2026 12:25:00

Finanziere di Trapani condannato, ecco perché

Aveva trasformato una passione in un’attività parallela. Ma per la legge non era solo un hobby. E così un finanziere di Trapani è stato condannato dal Consiglio di Stato a restituire oltre 22 mila euro per aver svolto, mentre era in servizio, un’attività non autorizzata di compravendita di auto.

Una vicenda che riapre il tema – sempre attuale – della compatibilità tra lavoro pubblico e iniziative private.

 

La decisione del Consiglio di Stato

 

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar che, in primo grado, aveva dato ragione al militare, ritenendo non dovute le somme richieste.

Secondo i giudici di secondo grado, invece, il finanziere ha svolto un’attività economica vera e propria, senza autorizzazione, violando le norme che impongono ai dipendenti pubblici di evitare incarichi incompatibili con il servizio.

La cifra da restituire è stata però ridimensionata: dai circa 49 mila euro inizialmente contestati, ai 22.568 euro stabiliti in via definitiva.

 

L’indagine: auto comprate e rivendute

 

L’inchiesta era partita proprio dalla Guardia di Finanza di Trapani. Gli accertamenti hanno ricostruito numerose operazioni tra il 2007 e il 2015.

Il finanziere acquistava veicoli usati per poi rivenderli, spesso in tempi brevi, ottenendo guadagni. Un’attività ritenuta abituale e dunque riconducibile a una forma di commercio.

Nella relazione degli investigatori si parlava anche di operazioni in nero, con mancata dichiarazione dei profitti.

 

La difesa: “Solo una passione”

 

Diversa la versione della difesa, che ha sempre sostenuto come non si trattasse di un’attività imprenditoriale.

Secondo i legali, il militare agiva per passione: comprava auto, le sistemava e poi le rivendeva senza una struttura organizzata e con margini spesso ridotti, anche a causa delle spese.

Una linea che aveva convinto il Tar, anche perché – secondo quella lettura – non c’erano gli elementi tipici di un’impresa.

 

Il punto dei giudici: conta il reddito, non la forma

 

Il Consiglio di Stato ha però chiarito un principio decisivo: non serve una struttura formale per configurare un’attività incompatibile.

È sufficiente che l’attività generi reddito e sia svolta senza autorizzazione.

Da qui la condanna, con una parziale riduzione dell’importo, che tiene conto delle obiezioni della difesa ma conferma la responsabilità del finanziere.

Una sentenza che fa scuola e che ribadisce un concetto semplice: per chi lavora nella pubblica amministrazione, anche una “passione” può diventare un problema, se si trasforma in un’attività economica non dichiarata.



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