Il Tribunale di Trapani boccia i criteri adottati dai Comuni del Distretto socio-sanitario 50 sull’ASACOM e parla chiaramente di condotta discriminatoria nei confronti degli studenti con disabilità. Il provvedimento, firmato dal giudice civile Carlo Maria Bucalo, ordina lo stop immediato alle regole che avevano portato a tagli e limitazioni del servizio di assistenza alla comunicazione nelle scuole. Non una sfumatura tecnica, ma una decisione netta che incide su un diritto fondamentale: l’inclusione scolastica.
La pronuncia non si limita a censurare singoli atti, ma interviene sull’intero impianto organizzativo costruito dai Comuni del Distretto, mettendo in discussione un sistema che aveva uniformato bisogni diversi sotto criteri standard. Un passaggio che, di fatto, trasforma una scelta amministrativa in un caso giudiziario con effetti immediati sulle famiglie e sugli studenti coinvolti. Il Tribunale, infatti, riconosce che le modalità adottate non erano compatibili con il quadro normativo sull’inclusione scolastica e che hanno inciso direttamente sulla qualità del supporto garantito agli alunni con disabilità. Una decisione che arriva mentre l’anno scolastico è in corso e che, proprio per questo, assume un peso ancora più rilevante.
Dalla delibera unica ai tagli: cosa è successo
La vicenda parte da settembre 2025, quando il Comitato dei sindaci del Distretto 50 – cioè Trapani, Erice, Paceco, Misiliscemi, Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice, San Vito Lo Capo e Favignana, insieme all’Asp di Trapani – adotta criteri comuni per l’Asacom. Con la delibera n. 342/2025, il Comune di Trapani decide di ridurre e uniformare le ore di assistenza in tre fasce fisse: 5, 10 e 15 ore settimanali. Una scelta che, secondo le associazioni, ignora i Piani educativi individualizzati (PEI), cioè l’unico strumento previsto dalla legge per stabilire il fabbisogno reale di ogni studente.
Da quel momento si apre una fase di tensione crescente tra amministrazioni, famiglie e associazioni, perché quei criteri producono effetti immediati: meno ore per alcuni studenti, esclusione per altri, ridefinizione del servizio su base standard. Il sistema viene costruito come risposta organizzativa e finanziaria, ma finisce per incidere direttamente sui diritti. Le amministrazioni rivendicano la necessità di garantire sostenibilità e uniformità, mentre le famiglie denunciano un arretramento rispetto ai bisogni concreti. Il nodo è proprio questo: l’introduzione di parametri uguali per tutti in un ambito che, per definizione, dovrebbe essere costruito su misura. È su questo terreno che nasce il contenzioso.
Il principio del giudice: il PEI è vincolante (e lo dice anche il Ministero)
Il cuore della sentenza sta nel richiamo al valore del PEI. Il giudice ribadisce un principio chiaro: le ore stabilite nel Piano educativo individualizzato non possono essere ridotte dal Comune. Non è una valutazione discrezionale, ma un obbligo.
E questo principio non nasce solo dalla giurisprudenza. È già fissato nelle norme nazionali sull’inclusione scolastica, in particolare nel decreto legislativo 66/2017 e nelle successive linee guida ministeriali, che attribuiscono al GLO – il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione – la competenza esclusiva nella definizione del fabbisogno di assistenza.
Il PEI è vincolante perché deriva da una valutazione tecnica condivisa tra scuola, famiglia e specialisti, e non può essere modificato unilateralmente dall’ente locale. Intervenire su quel monte ore significa alterare una decisione tecnica senza averne titolo. Il Tribunale sottolinea che i criteri adottati dal Distretto hanno fatto esattamente questo, comprimendo le ore previste e trasformando un diritto personalizzato in un servizio standardizzato. Un passaggio che, nella lettura del giudice, non è compatibile con il sistema normativo vigente. E non è solo una questione formale: dietro c’è la qualità dell’inclusione scolastica, la possibilità per ogni studente di essere seguito secondo le proprie necessità reali. Il principio affermato è netto e non lascia margini interpretativi.
ASACOM e sostegno: due funzioni diverse
Tra i criteri contestati c’è anche il divieto di sovrapposizione tra insegnante di sostegno e assistente ASACOM. Una regola che, nella pratica, portava a ridurre uno dei due interventi quando erano presenti contemporaneamente. Il giudice chiarisce che questa impostazione è errata perché le due figure non sono alternative, ma complementari. L’insegnante di sostegno opera sul piano didattico, mentre l’ASACOM interviene sulla comunicazione e sull’autonomia.
Se il PEI prevede entrambe le figure, entrambe devono essere garantite. Ridurne una in presenza dell’altra significa alterare l’equilibrio del progetto educativo. Il Tribunale smonta quindi uno dei pilastri del sistema introdotto dal Distretto, ribadendo che non si può semplificare un modello complesso riducendolo a una logica di sostituzione. Anche in questo caso, la conseguenza è chiara: i criteri adottati non rispettano la natura stessa del servizio.
La discriminazione e lo stop immediato
Altro passaggio centrale riguarda la scelta di limitare il servizio ai soli alunni con disabilità grave, escludendo quelli classificati ai sensi dell’articolo 3 comma 1. Il Tribunale parla esplicitamente di discriminazione, perché il diritto al servizio non può essere legato a una categoria formale ma ai bisogni concreti dello studente. La legge non prevede una distinzione di questo tipo e il parametro resta il PEI.
Anche la difesa dei Comuni – basata su autonomia organizzativa, limiti di bilancio e presunta non vincolatività del PEI – viene respinta. Il giudice ribadisce che i diritti fondamentali non si comprimono per esigenze finanziarie. Da qui l’ordine immediato: cessare le condotte discriminatorie e disapplicare i criteri adottati. Una decisione che interviene mentre l’anno scolastico è in corso e che mira a evitare ulteriori danni agli studenti.
La retromarcia dei Comuni e il peso della sentenza
C’è però un elemento che segna la vicenda sul piano politico. La sentenza arriva dopo che molti Comuni del Distretto avevano già fatto marcia indietro in autotutela, revocando i criteri contestati e ripristinando il servizio. Anche Trapani, inizialmente più prudente, ha successivamente esteso nuovamente il servizio prima della pronuncia del Tribunale. Questo significa che, nei fatti, il sistema era già stato corretto.
Ma la differenza è sostanziale: prima era una scelta amministrativa, ora è un obbligo sancito da un giudice. Ed è proprio questo il punto che resta. La sentenza non introduce solo un correttivo operativo, ma fissa un principio giuridico che riguarda tutti i Comuni del Distretto e, più in generale, il modo in cui si gestiscono i servizi per l’inclusione. Non una polemica. Una decisione del Tribunale che mette nero su bianco i limiti di un modello e impone un cambio di rotta.