Egregio Direttore di Tp24,
in merito all’articolo apparso sul sito online della testata TP 24 in data di ieri, dal titolo “Trapani, il TAR annulla l’ordinanza della Capitaneria sui limiti alle attività di snorkeling e immersioni”, per una dovuta maggiore chiarezza dell’argomento ai suoi lettori, La prego di pubblicare quanto segue:
nell’ambito dell’attività di revisione delle Ordinanze vigenti nel Circondario Marittimo di Trapani, questa Capitaneria, lo scorso aprile 2024, è stata redatta una nuova versione aggiornata dell’Ordinanza contenente la disciplina delle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving,snorkeling/seawatching), da approvare ed emanare prima dell’inizio della stagione estiva 2024, al fine di tutelare il supremo interesse della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nonché allo scopo di aggiornare la previgente disciplina in materia.
Proprio per condividere con tutti gli esercenti tali tipiche attività che caratterizzano il Circondario marittimo Trapani, veniva convocata in data 24 aprile 2024 apposita riunione pubblica, alla quale partecipavano tutti gli enti/società/associazioni e privati imprenditori operanti nel settore in questione, in modo da esaminare, valutare e discutere congiuntamente eventuali proposte e/o suggerimenti di ulteriore integrazione ed aggiornamento della suddetta Ordinanza, trasmessa in anticipo a tutti i suddetti operatori, in bozza preliminare, prima della definitiva emanazione, garantendo, in tal senso, il massimo coinvolgimento pubblico nel procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di tale nuovo ed aggiornato provvedimento ordinatorio.
Nel corso della suddetta riunione infatti, venivano discussi, proposti ed in alcuni casi accolti, i preziosi suggerimenti forniti dai partecipanti, proprio per rendere il provvedimento in corso di emanazione più conforme possibile alle esigenze del servizio svolto, privilegiando comunque, l’interesse primario ed essenziale della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione e balneazione sulla base delle specifiche peculiarità locali.
L’Ordinanza veniva quindi emanata in data 3 maggio 2024 e, successivamente, erano pubblicate sul sito istituzionale della Capitaneria di Trapani due note esplicative ed integrative, rispettivamente datate 31/05/2024 e 12/06/2024, con le quali, su richiesta di alcune società, venivano specificati e chiariti dubbi e perplessità di applicazione indicati dagli esercenti delle attività commerciali regolate nonché interpretazioni autentiche dei contenuti dell’Ordinanza emanata, allo scopo di fugare errate applicazioni delle norme ivi previste e di agevolare il rispetto degli obblighi, divieti e prescrizioni imposte.
Il ricorso in questione, è stato proposto solo da 6 operatori del settore (quasi tutti marsalesi), rispetto agli oltre 60 effettivamente esercenti le attività di che trattasi, poiché la maggior parte degli stessi ha riconosciuto necessario ed apprezzato lo sforzo compiuto da questa Capitaneria di Porto per fornire all’intero Circondario degli strumenti normativi ed una regolamentazione unica, coordinata, certa, oggettiva e concordante, capace di eliminare dubbi, perplessità, incertezze e, soprattutto, prevenire nonché, ove occorra, reprimere comportamenti scorretti e la concorrenza sleale in un settore in crescita esponenziale, che attira migliaia di turisti ed avventori sull’intera costa trapanese.
Il riferimento, all’aggravio eccessivo che i ricorrenti hanno ritenuto essere stato imposto agli esercenti delle attività di appoggio alle immersioni subacquee mediante la presentazione della Comunicazione di inizio di attività, unitamente alla tenuta del Registro attività e Piano d’immersioni, ad avviso del sottoscritto non possono considerarsi illogiche o, peggio, afflittive per gli operatori del settore.
Infatti, la regolamentazione e la vigilanza delle attività di appoggio alle immersioni subacquee, alla luce delle esigenze di sicurezza, rendono la Capitaneria di porto collettore delle esigenze diffuse e differenziate degli operatori del settore ed elemento inderogabile delle rilevanti fasi finalizzate alla tutela e al contestuale sviluppo ordinato di mercato concorrenziale in forte e dinamica espansione, a cui anche il Legislatore nazionale negli ultimi anni ha dedicato una particolare e precisa nonché decisiva attenzione.
Quindi non sono da considerarsi “vincoli eccessivi” ma semmai strumenti oggettivi e realistici di ausilio al Capo del Circondario Marittimo, visto quale soggetto partecipe e promotore di mirate linee di azione volte a tutelare il significativo ruolo di interfaccia con tutti gli operatori del settore, rafforzando l’attenzione sulla sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, senza subordinarla agli aspetti economici e concorrenziali, stimolando la concreta partecipazione e ausilio nonché collaborazione di tutti i soggetti interessati, rendendoli partecipi allo sviluppo ordinato e sicuro del settore in cui operano, per contemperare gli interessi contrapposti e mantenere sempre alto il gradiente di sicurezza, affinché la soglia del rischio accettabile non sia superata. Per raggiungere tale scopo, è necessaria l’adozione di principi e criteri uniformi a livello locale, certi, precisi e concordanti, in modo da evitare comportamenti illegittimi, anticoncorrenziali e, soprattutto, minanti la sicurezza dei partecipanti alle attività subacquee.
Per tali motivi, si sta già predisponendo con l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo appello al CGA contro la sentenza sfavorevole del Tar di Palermo, con analitiche confutazioni delle argomentazioni accolte in sentenza - in particolare, con riferimento alla competenza in materia della Capitaneria di Porto.
Infine assicuro sin da adesso tutti gli utenti del settore che anche in caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio, al fine di non rischiare di raggiungere un non accettabile e potenzialmente pericoloso abbassamento del livello di sicurezza in mare di tutte le attività nautiche regolate dalla citata Ordinanza, con evidente rischio di aumentare, di conseguenza, la possibilità di incidenti coinvolgenti la vita umana in mare nonché agevolando comportamenti anticoncorrenziali ed illegittimi perpetrati da tutti gli operatori del settore in parola, per la prossima stagione estiva sarà redatta nuova ordinanza disciplinante dette attività che nel contempo superi i motivi di doglianza della sentenza del Tar di Palermo.
La ringrazio e resto a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti se ritenuti necessari.
IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI
Capitano di Vascello (CP) Guglielmo CASSONE