Il tribunale di Marsala (giudice Francesco Paolo Pizzo) ha rigettato l’appello del Comune di Marsala avverso una sentenza del giudice di pace che aveva annullato cinque multe per eccesso di velocità elevate l’autovelox fisso posto sulla statale 115 per Mazara.
Un’altra batosta, quindi, sul piano giudiziario, per il Comune lilibetano sul fronte del discusso rilevatore di velocità (in questo caso il limite è quello di 50 km orari). Il giudice ha, comunque, “compensato” le spese di lite. Almeno sotto aspetto, quindi, il Comune ha limitato i danni. La motivazione è sempre quella relativa alla mancata omologazione dell’apparecchiatura autovelox.
Non è sufficiente, come affermato dalla Cassazione, che l’apparecchiatura sia autorizzata. A sostenere, con successo, davanti al giudice Pizzo, questa linea difensiva è stato l’avvocato Fabrizio D’Andrea, che ha assistito l’automobilista cinque volte multato anche nel giudizio di appello e che spiega come “l’orientamento ormai maggioritario è quello di ritenere distinte le procedure di approvazione e omologazione, sulla scorta anche dell’ordinanza della Cassazione n. 10505/2024 del 18.04.2024”. Le multe per eccesso di velocità annullate sono quelle elevate con l’autovelox installato tempo fa in alto su un palo. Autovelox, poi, sostituto con l’attuale, posto in basso sul marciapiedi. Ma anche quest’ultimo sarebbe non omologato, ma soltanto autorizzato. In passato, diverse multe sono state annullate dal giudice di pace Alberico Pellecchia.
In una prima fase, per un problema formale: la ritardata notifica delle sanzioni. Poi, intervenendo anche nel merito. “Sono da condividere, nel merito – ha scritto, infatti, il giudice Pellecchia in una delle sue sentenze - le ragioni in ordine alla illegittimità dei verbali impugnati per omessa dimostrazione in giudizio (a carico del resistente sul quale ricadeva la relativa prova) circa la perfetta funzionalità (omologazione) del predetto apparecchio elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità e circa, pertanto, la mancata indicazione sia nel verbale impugnato che nella ulteriore documentazione prodotta in giudizio dei dati relativi all’omologazione del dispositivo usato per il rilevamento della velocità”. E in proposito, spiegò il giudice, “vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici”.