Consiglio comunale di Marsala. Dopo due giorni in cui si è lavorato alacremente, quattro ore e mezza il 18 luglio e sei ore il giorno successivo, Marsala si è dotata del DUP e del bilancio di Previsione 2024 (e quello pluriennale 2024-2026), con appena un anno di ritardo, ma che volete che sia di fronte all'eternità.
La considerazione politica è questa: si è persa un'occasione per dare un segnale fortissimo alla città, ossia non approvare il documento e fare intervenire il commissario che lo avrebbe fatto in sostituzione del consiglio comunale e successivamente, dopo lo scioglimento dello stesso, la nomina di un commissario straordinario, solitamente un dirigente della carriera prefettizia, fino alla scadenza naturale della sindacatura.
Tanto la stragrande maggioranza di Sala delle Lapidi non ha quasi inciso in questi anni, per sua stessa ammissione, perché non provare con il commissario magari avrebbe avuto più successo. Cadere nel populismo di bassa lega (quante opportunità concede la lingua di Dante) è un assist a porta spalancata. Nel merito, ha suscitato accese polemiche un emendamento al DUP che, anzichè andare nella direzione della tutela dello straordinario paradiso che è la Riserva orientata dello Stagnone, va in direzione opposta. La modifica riguarda la pre-riserva e non la Riserva Naturale Orientata, anche perché non potrebbe, non ne ha competanza. In soccorso a dirimere la quaestiones arriva la norma, negli stati di diritto funziona così, nella fattispecie la legge regione Sicilia nr° 14 del 1988 che all'articolo sei stabilisce:
Tipologia dei territori sottoposti a tutela
1. L'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:
a) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;
b) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.
Le riserve naturali vanno distinte in:
1) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con
l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;
2) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti
interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali, purché non in contrasto con la conservazione
dell'ambiente naturale;
3) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico
- forestale, geologica, etnoantropologica;
4) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali
e vegetali della Regione.
Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre-parco o pre-riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale. In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive". Mutuando un decano del giornalismo sulla R.N.O., questa è "la verità fattuale". È stata fatta una scelta politica, gli elettori sanciranno la sua bontà. Poi se si è convinti che ci sia stato un abuso, rivolgersi al TAR.
Per aspera ad astra.
Vittorio Alfieri