Gentile Redazione di TP24, oggi, verso le 10:30, transitavo per la strada che dalla contrada Amabilina conduce alla SS 188, più nota come via Salemi, e guardando verso la scuola "Plesso Maestro Caimi" i miei occhi sono stati catturati da tre operai intenti al montaggio o smontaggio di un ponteggio edile. Solo uno di loro, posto al di sotto del ponteggio, era dotato del Dispositivo di Protezione Individuale di terza categoria, ossia l'elmetto. Gli altri due operai, uno al primo livello del ponteggio e l'altro al secondo, ne erano sprovvisti.
È evidente che i tre operai stessero procedendo al montaggio o smontaggio del ponteggio, poiché nella prima foto che ho scattato si vede l'operaio con l'elmetto intento a passare (o ricevere) un elemento costitutivo del ponteggio, ossia un telaio, agli altri due operai posti ai livelli superiori.
Un'altra irregolarità rilevabile dalle foto è che i due operai sul ponteggio non indossano un altro D.P.I. di terza categoria, ossia la prescritta imbracatura di sicurezza ancorata, particolarmente importante per quello posto al ponteggio superiore, mancando il parapetto di testata. Questa imbracatura, in caso di caduta accidentale, può salvare la vita.
Nei lavori in quota i ponteggi rappresentano uno strumento fondamentale di protezione contro il pericolo di caduta di persone e cose. Perché assolvano alle esigenze funzionali e di sicurezza, è fondamentale che le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione siano eseguite a regola d’arte e secondo quanto previsto dalla legge. Questa pone in capo al datore di lavoro e al committente precisi obblighi. Infatti, le attività connesse ai ponteggi non possono essere svolte da qualsiasi lavoratore, ma solo da personale formato e abilitato, al fine di garantire la sicurezza sia di chi è addetto al montaggio e smontaggio sia di chi userà successivamente il ponteggio.
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 136 e dall’Allegato XXI del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il datore di lavoro deve redigere, tramite una persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Questo piano non deve rimanere lettera morta!
Non voglio dilungarmi sugli obblighi cui devono assolvere il datore di lavoro e il committente, ma desidero sottolineare come quello che può sembrare un "banale ponteggio" possa trasformarsi in causa di grave infortunio, se non addirittura di morte!
Giunta a casa, accendendo la TV, ho ascoltato il telegiornale che, come ogni giorno, riportava il decesso di due persone in distinti luoghi di lavoro. Mi chiedo quindi: dove erano stamane, alle 10:30, le figure previste dal D.Lgs 81/08?
Il committente e/o responsabile dei lavori;
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto dell’impresa affidataria;
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?
Trattandosi di evidenti violazioni penali in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito di un appalto pubblico (o forse del classico subappalto!), chi del Comune o della Stazione appaltante vigila su tale cantiere? Chi è il responsabile di questo cantiere? Come è stato concesso un appalto pubblico a un'impresa che esegue i lavori edili con le modalità rilevabili dalle foto che ho scattato?
Vi invio le due foto che ho scattato a testimonianza di quanto segnalato.
Una vostra affezionata lettrice!