Gentile direttore di tp24, segnalo delle inesattezze dovute probabilmente alla mancata conoscenza da parte dell’autrice dell’argomento trattato, nella sua lettera: "Quando lo studio medico è nei locali di una farmacia".
L’art. 44 citato nell’articolo si riferisce all’attività di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex. Continuità Assistenziale) e non ai medici di Assistenza Primaria a Ciclo di scelta (Medici di Medicina Generale).
In merito all’art. 43, questo viene citato solo parzialmente omettendone una parte importante, senza che di questa omissione si possa evincere dalla stesura dell’articolo.
Riporto per intero il comma in questione, art. 43 comma 6 lett. a: “le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato”.
Per completezza allego la normativa attualmente in vigore per intero. Sarei altresì desideroso di essere messo in contatto, con la signora in questione, per darle ulteriori e più approfondite delucidazioni in merito ai diritti e doveri degli assistiti ed ai diritti e doveri dei lavoratori (medici).
Dott. Gianluca Bonanno
Medico Chirurgo
Medico di Medicina Generale
Medico di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta Mazara
Medico di Assistenza Primaria ad Attività Oraria Mazara