Genocidio. Dopo la seconda guerra mondiale e gli accadimenti tragici perpetrati dal regime nazifascista per la distruzione degli ebrei ed altre minoranze, la comunità internazionale ritenne vitale 'normare' il concetto. Nel 1945 sulle ceneri generate dal conflitto nacque l'Organizzazione delle Nazioni Unite-ONU-, ad oggi ne sono membri 193 Stati,successivamente venne istituita la Corte internazionale di giustizia. Nel 1948 l’Assemblea generale dell’ONU adottó la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.
Si riportano i primi quattro articoli che stabiliscono:
ARTICOLO I; Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
ARTICOLO II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
A) uccisione di membri del gruppo; B) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; C) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; D) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; E)trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
ARTICOLO III, Saranno puniti i seguenti atti:
A) il genocidio; B) l'intesa mirante a commettere genocidio;
C) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
D) il tentativo di genocidio; E) la complicità nel genocidio.
ARTICOLO IV: Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Il 26 gennaio, a 24 ore del Giorno della Memoria, la corte su istanza del Sudafrica, sulla guerra in corso a Gaza, ha emesso un'ordinanza che ha riportato: "Israele sostiene che il quadro giuridico appropriato per il conflitto a Gaza è quello del diritto umanitario internazionale e non della Convenzione sul genocidio. Sostiene che, nelle situazioni di guerra urbana, le vittime civili possono essere una conseguenza non intenzionale del legittimo uso della forza contro obiettivi militari e non costituiscono atti genocidi. Israele ritiene che il Sudafrica abbia travisato i fatti sul terreno e osserva che i suoi sforzi per mitigare i danni durante le operazioni e alleviare le difficoltà e le sofferenze attraverso attività umanitarie a Gaza servano a dissipare – o almeno contrastare – qualsiasi accusa di intento genocida.[...] Il Resistente sottolinea che ha la responsabilità di proteggere i suoi cittadini, inclusi quelli catturati e tenuti in ostaggio a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023. Di conseguenza, sostiene che il suo diritto all’autodifesa è fondamentale per qualsiasi valutazione della situazione attuale".
Poi: "Secondo la Corte, i fatti e le circostanze menzionati sopra sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti sostenuti dal Sudafrica e per i quali cerca protezione sono plausibili. Questo è il caso per quanto riguarda il diritto dei Palestinesi a Gaza di essere protetti da atti di genocidio e atti vietati correlati identificati nell’Articolo III, e il diritto del Sudafrica di cercare la conformità di Israele con le obbligazioni di quest’ultimo ai sensi della Convenzione".
Quello che sta accadendo a Gaza lo narrerà la storia, la Corte con il provvedimento ha scritto la prefazione.
Vittorio Alfieri