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07/11/2022 08:20:00

La rivincita dell'imprenditore Andrea Bulgarella. Banca condannata a risarcirlo

Ancora una rivincita personale per l'imprenditore Andrea Bulgarella che, dopo la fine del calvario giudiziario/mediatico (mai arrivato a processo),  segna un'altra tappa importante nella sua lotta iniziata da anni contro quel sistema bancario che ritiene non essere  d'aiuto a chi fa impresa.

Bulgarella ha portato in tribunale il Monte dei Paschi di Siena, il costruttore si è visto riconoscere oltre 15mila euro ottenendo dal Tribunale senese «la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche e di quelle relative alla commissione di massimo scoperto». Il giudice ha respinto le contestazioni di tassi usurari. La somma andrà rivalutata dal giorno della chiusura del conto corrente della Padova Touring Srl che risale a oltre 15 anni fa.

Il giudice Bonifacio Rossi ha condannato l'istituto bancario a pagare all’imprenditore siciliano, Pisano d'adozione, i soldi che furono trattenuti dall’istituto di credito tra calcolo degli interessi sugli interessi – anatocismo – e l’applicazione della commissione di massimo scoperto. Bulgarella (qui potete leggere uno degli articoli di TP24 sulla sua vicenda) ha avviato da anni diverse cause contro le banche accusate di lucrare sugli interessi passivi praticati e pretesi a fronte di sconfinamenti e scoperti di conti correnti.

La società, di cui Bulgarella è legale rappresentante, aveva aperto un conto corrente l’11 giugno 2003. Lo aveva chiuso l’8 agosto 2007. Attraverso la consulenza tecnica del dottor Gabriele Lorini, commercialista nominato dal giudice, è stata ricostruita la movimentazione del conto corrente.

L’altro punto contestato da Bulgarella era quello della commissione di massimo scoperto. E anche in questo caso la consulenza ha accertato un calcolo sfavorevole per l’imprenditore e a vantaggio dell’istituto di credito. La sentenza mette la parola fine sulla vicenda: «Va rilevato che nel contratto stipulato manca qualsiasi espressione del valore dell’intero credito affidato, o dello sconfinamento che si intendeva tollerare, cui rapportare la percentuale della commissione di massimo scoperto di talché difetta non solo la determinazione in concreto dell’ammontare del corrispettivo preteso dalla banca a tale titolo, ma anche qualsiasi possibilità di determinazione indiretta di tale voce. Ne deriva che l’oggetto di tale obbligazione è radicalmente nullo per essere indeterminato e indeterminabile».



Native | 2024-07-16 09:00:00
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