”Il reiterato rinvio delle elezioni nei Liberi Consorzi e nelle tre Città metropolitane di Palermo, Messina e Catania “e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano i principi di democraticità di cui all’art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare e contrastano altresì con gli artt. 5 e 114, in quanto l’autonomia e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da un commissariamento – di fatto – sine die”. E’ quanto si legge nell’impugnativa da parte del CdM di alcune norme contenute nella legge di variazione del bilancio della Regione siciliana, approvata dall’Ars il 4 agosto prima della pausa estiva.
Per il CdM “si porrebbero inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 della Costituzione” perché “la situazione di eccezionalità che poteva giustificare, nell’immediatezza dell’entrata in vigore, della disciplina di riforma la proroga originariamente disposta non può infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10 proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di sei anni, ciò che stabilizza l’eccezionalità oltre ogni ragionevole limite”. “Inoltre – si legge nell’impugnativa – il legislatore siciliano non terrebbe conto della giurisprudenza costituzionale (sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui l’art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015). (ANSA).