Lo Stato non può servirsi della professionalità di un docente precario per tutto l’anno scolastico e poi licenziarlo a giugno, la sciando senza stipendio nei mesi estivi.
A stabilire questo concetto è stato il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, la dottoressa Federica Amoroso, con una significativa udienza emessa ieri, 15 settembre.
Nel decidere sul ricorso di una docente della scuola media immessa in ruolo il 1° settembre 2017, difesa dall’Anief attraverso i legali Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, il giudice ha esaminato la richiesta di risarcimento per la mancata somministrazione dei compensi estivi di diversi anni di supplenza. “Finalmente – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief – la giurisprudenza sta dando ragione ai diritti di tantissimi precari licenziati e riassunti per anni e anni come se fossero delle pedine del gioco del Monopoli. Non funziona così, lo diciamo da quando siamo nati come sindacato autonomo e lo stiamo ribadendo in tutte le sedi, istituzionali e giudiziarie, come pure in piazza. Adesso, sta prendendo vita un nuovo corso: quello che porta al recupero di tanti soldi per docenti, ma anche Ata, indebitamente licenziati ogni anno al termine delle lezioni o del mese di giugno”.
L’insegnante, hanno spiegato i giudici, era stata “utilizzata dal MIUR, prima di essere immessa in ruolo, in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato”, in particolare per “gli anni scolastici 2000/2001, 2004/2005 e dal 2006/2007 al 2014/2015”: tutti i contratti annuali sottoscritti anteriormente “al 1 febbraio e, comunque, durata superiore a 180 giorni, con svolgimento degli scrutini finali”. I legali hanno rivendicato, anche facendo riferimento alla normativa vigente, a partire dall’art. 527 del D. Lgs. n. 297/94, il “diritto della ricorrente alle retribuzioni non percepite (con interessi e rivalutazione) e alla relativa valutazione giuridica, dovendosi intendere quello in questione quale periodo di servizio effettivamente svolto (al pari dei colleghi di ruolo)”. Il giudice si è detto d’accordo con la posizione espressa dai legali Anief, accordando oltre 25mila euro, (25.144,14) a titolo di risarcimento del danno cagionato dall’illegittimo comportamento posto in essere dalle amministrazioni resistenti, oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei”.
Dopo avere esaminato il caso, il giudice del lavoro di Catania ha accordato “il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per effetto della già avvenuta rideterminazione contrattuale al 31 agosto del termine dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici per cui è causa”. In virtù di ciò, lo stesso giudice ha dichiarato a favore della docente ricorrente “il diritto a percepire il pagamento delle differenze retributive e, per l’effetto” ha condannato “il Ministero dell’Istruzione a pagare, in relazioni alle retribuzioni non percepite negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e 2014/2015, in favore della stessa la somma di € 25.144,14 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94”. Infine, ha condannato “il Ministero convenuto a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2008,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari”.