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24/08/2022 10:35:00

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, spesso indicato con la sigla RLS, è una figura individuata tra i dipendenti dell’azienda. Pur essendo individuato il numero minimo di RLS necessari per ogni azienda o unità operativa, la nomina del RLS non è considerato un obbligo del datore di lavoro, ma un diritto dei lavoratori. Sono i lavoratori infatti che procedono con l’elezione del RLS e ne fanno comunicazione al datore di lavoro. In questo articolo esaminiamo le procedure relative all’elezione del o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Quanti RLS sono previsti?
Il numero minimo di RLS previsti per unità operativa dipende dal numero dei lavoratori presenti:
- Un minimo di 1 RLS per unità operative che contano fino a 200 lavoratori;
- Un minimo di 3 RLS per unità operative che contano da 201 a 1000 lavoratori;
- Un minimo di 6 RLS per unità operative che contano più di 1000 lavoratori.

Elezione del RLS
I lavoratori hanno il diritto di eleggere l’RLS in maniera autonoma. La persone individuata ha, ovviamente, la possibilità di accettare o rifiutare il ruolo.
La persone che accetta il ruolo di RLS è tenuto a frequentare il corso di formazione previsto che è obbligatorio. E’ il datore di lavoro ad avere l’obbligo di fornire il corso di formazione per RLS all’individuo o individui eletti.

Corso di formazione e aggiornamento per RLS
Il corso di formazione per RLS si costituisce di un totale di 32 ore, di cui 12 sono dedicate alla formazione sui rischi specifici presenti in azienda.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha anche l’obbligo di aggiornare le proprie conoscenze tramite corsi di aggiornamento periodici. Anche questi gli devono essere forniti dal datore di lavoro ed hanno la durata di:
- 4 ore per le imprese che contano fino a 50 lavoratori
- 8 ore per le imprese che contano più di 50 lavoratori.

Compiti del RLS
Il rappresentante per la sicurezza eletta dai lavoratori ha il compito di:
- comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro e quello dei suoi colleghi
- fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda non siano sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori
- promuovere attività che attengono alle misure di sicurezza
- informarsi e informare i colleghi circa le misure di prevenzione e sicurezza messe in atto in azienda
- partecipare alla valutazione dei rischi e alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione aziendali.

RLS o RLST
Nel caso in cui in azienda non sia stato possibile individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la SIcurezza, il suo ruolo può essere ricoperto dal RLST, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, una figura esterna all’azienda che può fare da punto di riferimento per i dipendenti dell’impresa e che svolge gli stessi compiti del RLS.
 



Infomedica | 2024-11-09 11:19:00
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