Spettabile redazione, in relazione al vostro articolo sulle buche killer a Marsala, ho pubblicato un interessante uno degli ultimi indirizzi giurisprudenziali in materia di buche stradali che riporto qui sotto
Infortunio su strada sconnessa: l’ente risponde anche in caso di comportamento incauto.
L'art. 2051 c.c:. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al custode spetta la prova c.d. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Per giurisprudenza costante, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa” con BUCHE e RATTOPPI, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile”.
Pertanto, in conclusione, il giudice dell’appello non ha correttamente applicato gli artt. 2051 e 1227 del c.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'Appello in diversa composizione.
avv. Angelo Di Girolamo