Obbligo vaccinale: dieci giorni per i no vax per salvare lo stipendio
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Insegnanti, militari, forze dell'ordine no - vax hanno il tempo contato: dieci giorni, più o meno, e per loro scatterà l'obbligo vaccinale. In caso contrario, verranno sospesi dal lavoro e dallo stipendio. Il divieto potrà durare fino a sei mesi. Sono circa 100mila le persone interessate dal provvedimento, che nasce a tutela della loro salute, perchè, non essendo vaccinati, rischiano più di tutti di essere contagiati e di finire all'ospedale, oltre che essere veicolo per l'infezione. L'obbligo scatta il 15. Ci sono 5 giorni di tempo per adeguarsi.
L'impatto maggiore è per la scuola. Dal prossimo 15 dicembre, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). A partire da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale. L’obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.
Qui la circolare del Ministero.
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