Egr. Direttore,
il mio assistito Sig. Enrico Rizzi ha preso visione dell’articolo pubblicato in data 12-11-2021 sul Vostro sito internet, che descriveva il contenuto della diretta FB tramessa dal predetto e nella quale il sig. Rizzi raccontava appunto della recente ordinanza resa in proprio danno dal Tribunale di Trapani, e si doleva – più che legittimamente - del fatto che in tale ordinanza fosse stata disposta la cancellazione della propria pagina Facebook,
Ho inoltre preso visione dell’intervento, reso nella giornata di venerdì, da parte della famiglia Lazzarino, per il tramite del proprio legale, che si è affrettata a negare le dichiarazioni del Rizzi, dichiarando difatti che nessuno avesse mai richiesto la cancellazione della pagina Facebook del mio Cliente.
Le sarei grato di voler dare spazio anche a questa mia replica, nelle forme che riterrà opportune, giacché diviene a questo punto necessario riportare chiarezza in questa triste vicenda, riportando la discussione sul binario delle verità fattuali, quelle sì inconfutabili.
Per dovere di toga provvedo ad allegare alla presente il provvedimento di cui si discute, anche per consentirLe di farsi una idea autonoma sulla vicenda, e verificare le affermazioni rese da ciascuna delle parti.
Preferisco limitarmi ai fatti, senza scendere nel merito della vicenda e senza fornire argomentazioni in ordine alle valutazioni addotte dal Giudicante, che saranno invece oggetto di approfondimento nelle sedi all’uopo designate; mi limito a confermare quanto sostenuto dal Rizzi, e a rilevare che nel provvedimento di cui si discute il Giudice ha disposto che l’Ufficiale Giudiziario provveda a “operare” (ovvero a far cancellare) sugli indirizzi URL elencati “a seguire” interessati dal provvedimento di cancellazione, provvedendo poi ad elencare ben 13 indirizzi URL.
Il primo di questo elenco è il seguente:
1) Vanity URL della pagina Facebook di Enrico Rizzi Official www.facebook.com/enricorizziofficial;
Come evidente, il primo link presente in tale elenco di pagine da cancellare è proprio l’intera pagina Facebook ufficiale del Sig. Rizzi.
Tale ordine è a parere della scrivente difesa abnorme, in primo luogo perché originariamente l’oggetto del giudizio introdotto dalla Famiglia Lazzarino verteva unicamente in ordine alla richiesta di cancellazione di un singolo video pubblicato dal Rizzi sulla propria pagina e dei commenti sottostanti, vale a dire quello contente il video della diretta dell’8 maggio 2021 che riprendeva i tristi fatti accaduti a Fulgatore, ormai noti a tutti i vostri lettori.
Il Giudice accoglieva tale richiesta determinando anche a carico del mio Cliente una penale elevatissima di ben cinquecento euro per ciascun giorno di ritardo nella cancellazione del video.
Venivano inoltre condannato a rifondere oltre ottomila euro di spese di lite, più accessori di legge.
Nel provvedimento del Giudice (per fortuna a questo punto) altro non v’era.
Il Sig. Rizzi, onde evitare problematiche, anche di natura economica, il giorno stesso in cui ha ricevuto l’ordinanza (14 luglio 2021) ha cancellato il video, e questo in esecuzione spontanea all’ordine reso dal Giudice.
Parallelamente, veniva interposto un atto di reclamo (in sostanza un giudizio di appello) nei confronti di questo provvedimento, poichè ritenuto ingiusto.
Successivamente, nel periodo intercorrente tra il 16 agosto 2021 e il 27 agosto 2021, e solo in tale lasso di tempo di 12 giorni, il Rizzi ha effettivamente caricato nuovamente online il video della diretta, per motivazioni strettamente processuali, troppo complesse per essere chiarite in questa sede, ma del tutto lecite e collegate alla dimostrazione in giudizio di persistente interesse del Rizzi ad agire per ottenere una pronuncia sul proprio reclamo.
Da tale momento in poi hanno iniziato a verificarsi eventi ancora più incomprensibili dei precedenti.
La Famiglia Lazzarino ha ritenuto di interessare nuovamente il Giudice che aveva emesso la prima ordinanza, chiedendo in data 23 agosto 2021 l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e della Polizia Postale per cancellare coattivamente tale video.
In data 27 agosto il video veniva, come anticipato, rimosso definitivamente dal Rizzi ed è dunque rimasto online soli 11 giorni dopo l’ordinanza del Giudice.
Nonostante questo fatto, già di per sé dirimente, all’udienza del 13 settembre 2021, sebbene il video non risultasse più online da quasi tre settimane, i ricorrenti insistevano per ottenere la condanna del Rizzi alla cancellazione coattiva dello stesso.
Il Giudice, tuttavia, accoglieva tale seconda domanda dei ricorrenti, condannava nuovamente il Rizzi al pagamento di spese legali, sempre in misura del tutto fuori
scala (4.500 euro oltre accessori) e incaricava l’ufficiale Giudiziario di procedere alla rimozione coattiva del video – si ribadisce, non più online da quasi un mese - con l’ausilio della polizia postale.
Nel momento in cui l’Ufficiale Giudiziario ha dovuto portare quindi in esecuzione tale provvedimento, rilevato di non poter intervenire non rinvenendo nemmeno il link del video, ha domandato chiarimenti al Giudice su che cosa avrebbe dovuto cancellare.
Nella data di giovedì u.s., il Giudice ha fornito dunque all’ufficiale giudiziario, con la propria terza ordinanza, un elenco di 13 link URL da doversi cancellare, tra i quali spicca come primo dell’elenco quello che contiene e riguarda l’intera pagina del Rizzi!
Peraltro, nonostante oggetto del giudizio fosse originariamente la richiesta di cancellazione della diretta del video di maggio, il Giudice ha autorizzato la cancellazione di tutta una serie di video che nulla avevano a che vedere con tale diretta, e che non sono mai stati oggetto di giudizio, nei quali il Rizzi si limitava a raccontare ai propri sostenitori gli sviluppi dei giudizi in corso, o faceva intervenire i propri legali per spiegare la questione processuale.
Con questo provvedimento non ci si è dunque limitati a far rimuovere un singolo video che conterrebbe delle riprese asseritamente illegittime, ma si è invece andati a impedire de facto al Rizzi di esprimere liberamente le proprie idee, censurandolo in ogni propria comunicazione successiva al video di maggio, e ordinando all’Ufficiale Giudiziario di cancellare addirittura radicalmente la sua pagina.
Dunque, conclusivamente, ritengo che il Giudice avrebbe dovuto verificare ciascun singolo link contenuto nella nota depositata dalla controparte, e visionare in maniera attenta cosa contenessero gli URL forniti ex adverso, e dei quali era stata invocata la cancellazione
Evidentemente questo non è stato fatto, poiché viceversa il Giudice si sarebbe accorto che il link n. 12, che asseritamente conteneva il video della diretta di cui si discute, ripubblicato il 16 agosto, non conduceva ad alcun video, ed è poi quantomeno singolare che il link n. 11 – incluso nel provvedimento a firma del Giudice - contenga addirittura la firma dell’avvocato di controparte, quasi a trattarsi di un copia e incolla.
A questo punto, mi consenta un’iperbole, provi Direttore a pensare a cosa sarebbe successo se i ricorrenti avessero inserito nel loro elenco, chessò, anche il sito del Suo giornale, poiché ritenuto non di loro gradimento.
L’ufficiale giudiziario sarebbe stato obbligato già dal giorno successivo a mettere in esecuzione tale provvedimento, senza possibilità di fare alcuna valutazione critica sul punto, provvedendo a far cancellare anche tale indirizzo URL, ove fosse stato inserito in tale elenco.
L’elenco degli URL da cancellare, fornito in giudizio dalla controparte e riportato poi nell’ordinanza del Giudice, è stato richiesto proprio per evitare errori, e l’elenco contiene appunto la pagina Ufficiale del Rizzi – non ci sono argomentazioni giuridiche che tengano sul punto, aldilà delle smentite fornite.
Segnalo infine che il Giudice di prime cure ha ritenuto anche opportuno condannare ripetutamente il sig. Rizzi al pagamento di spese legali, quantificate costantemente in maniera astronomica.
Mi pare persino ultroneo sottolineare il danno economico legato alla invocata chiusura della pagina, dato che per il Rizzi tale attività su Facebook è la propria unica fonte di sostentamento.
Premesso che tutti questi provvedimenti sono già stati - e saranno ancora - oggetto di impugnazione, mi pare del tutto inutile la precisazione resa dalla Famiglia Lazzarino, che altro non pare che il tentativo maldestro di provare a spegnere un incendio ormai divampato, tentando di dissimulare una realtà documentale, magari nella consapevolezza che stavolta si sia realmente andati oltre, e delle conseguenze gravissime che si verificheranno nei giorni a venire all’esito della doverosa verifica di determinate condotte, che saranno sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, con tutte le azioni risarcitorie conseguenti.
Con la speranza che ci sia effettivamente “un Giudice a Berlino”, e di incontrarlo quanto prima, La ringrazio dello spazio che vorrà dedicarci per consentirci di chiarire – spero una volta per tutte – questa vicenda incresciosa.
Cordialmente,
Avv. Andrea Piacentini