Gent.ma redazione,
seguendo la questione del progetto di Parco eolico off-shore della soc. Renexia, non mi sembra di aver intravisto un elemento essenziale che, se corretto, metterebbe fine, almeno per il momento, ad una polemica basata su un grande equivoco normativo:
come già rilevò la Capitaneria di porto di Trapani nel 2008-2009, quando fu presentata la domanda di concessione demaniale regionale (la questione che ne scaturì portò proprio alla modifica dell'art. 12 dlgs 387/2003 per chiarire la competenza statale e non regionale in materia) sui banchi esistenti nella zona dell'isola di Pantelleria, dove la società Four wind intendeva realizzare un progetto di Parco eolico, la realizzazione di impianti eolici al di fuori del mare territoriale non riguarda l'esercizio dei diritti sello Stato costiero per lo sfruttamento delle risorse della piattaforma continentale (vedi UNCLOS '82, artt. 77 ss.; L. 613/67, artt. 2 e 44) ma i diritti per lo sfruttamento della Zona Economica Esclusiva - ZEE (vedi UNCLOS '82, art. 56.1.a.).
Tuttavia, l'Italia non ha ancora una legge che dichiari a livello internazionale quale sia la ZEE di propria competenza (come si è evidenziato anche con riferimento alla questione dei pescherecci siciliani sequestrati nella ZEE dichiarata invece dalla Libia) e, a livello nazionale, quali procedure amministrative debbano essere seguite e quali uffici abbiano la specifica competenza per rilasciare eventuali autorizzazioni (per attività al di fuori del mare territoriale l'unica norma esistente è quella dell'art. 44 della citata L. 613/67, limitata però alla sola piattaforma continentale), sebbene il citato dlgs 387/2003 parli genericamente di impianti "off-shore" per la produzione di energia dal vento.
Cordiali saluti
Sandro Gallinelli