Egregio Direttore,
avendo letto l’articolo da Ella pubblicato sul caso dei due ginecologi castelvetranesi (Dr. Anzalone e dr. Cuttone) cui ebbe a rivolgersi la mia assistita sig.ra Girolama Leone, di appena anni 32 (mantenuta in grave stato di ipertensione gestosica dai predetti per parecchie ore prima del parto effettuato presso l’ospedale di Trapani), ritengo che per una completa informazione sia doveroso evidenziare che la cd. superperizia, pur avendo affermato che la condotta omissiva dei due suddetti medici ospedalieri è stata posta in violazione di ogni regola precauzionale e di ogni linea guida scientifica sulla materia e pur avendo i medici predetti dato inizio, con l’acclarata loro grave condotta omissiva, al percorso che ebbe a portare la paziente al decesso per emorragia cerebrale, tuttavia non sarebbe risultato, a dire degli stessi periti super partes, assolutamente certo che, in caso di attivazione dei due, l’emorragia non si sarebbe verificata. Quindi, considerato il dubbio prospettato dall’esito peritale, ambedue gli imputati sono stati assolti con formula dubitativa.
La detta conclusione peritale, che ancora oggi riteniamo contraddittoria e scientificamente assai discutibile, perché nella sostanza non è stata in grado di fornire alcuna risposta su quella che sarebbe stata la diversa causalità del decesso della sig.ra Leone, rendeva possibile e doveroso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione che, pur a seguito di richiesta di annullamento della sentenza avanzata dal Procuratore Generale di udienza (caso non frequente), ha deciso, pur ritenendo l’ammissibilità del ricorso, di non accoglierlo e di rigettarlo, per motivazioni che ad oggi risultano ignote.
Rimane la consolazione, se così può dirsi, che la decisione di assoluzione del dr. Anzalone ha però tenuto a precisare (a pag. 10 della sentenza di appello) che la condotta del dr. ANZALONE fu imperitamente e negligentemente omissiva perché irrispettosa delle linee guida sul punto; e che pure la decisione di assoluzione del dr. Cuttone ha tenuto a precisare (a pag. 11 della sentenza di appello) che "nonostante i segni ormai chiari di una condizione di severa gestosi gravidica, il dr. CUTTONE incautamente decideva di dimettere la paziente limitandosi a consigliarle il ricovero soltanto la mattina successiva”.
C’è da chiedersi, quindi, se nel caso in esame il dubbio assolutorio possa ammettere con rassicurante tranquilità l’affermazione “non fu malasanità”.
Avv. Celestino Cardinale