Si può fare, con giudizio. E' la sintesi della nota inviata dalla Prefettura di Trapani sulla domanda che stressa i trapanesi: è possibile spostarsi da Trapani ad Erice alla luce del nuovo Dpcm che assegna alla Sicilia un livello di allerta "arancione"? Sulla carta c'è il divieto di spostarsi tra i Comuni, ma i confini tra Erice e Trapani sono "sfumati", per usare un eufemismo. E allora che fare? In molti hanno chiesto l'intervento del Prefetto, che ovviamente non ha i poteri per decidere se si può o meno, ma che in una nota di poco fa chiarisce i termini del Dpcm, e conclude dicendo che alle forze dell'ordine è stato detto di effettuare un "prudente apprezzamento" circa le ragioni che portano i trapanesi ad andare ad Erice e gli ericini ad andare a Trapani. Insomma, siamo sempre lì: si può fare, ma con parsimonia.
Ecco la nota:
Il DPCM 3 novembre 2020, al fine di limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha previsto stringenti limitazioni agli spostamenti, modulando gli interventi in relazione alle differenti criticità rilevate a livello regionale, attraverso l’individuazione di tre diverse tipologie di aree territoriali (gialle, arancioni e rosse) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio.
Con riferimento alle aree arancioni, tra le quali, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, è inclusa anche la Regione Siciliana, l’art. 2, comma 4, lett. b), del predetto DPCM prevede che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Come emerge chiaramente dal dato letterale della norma, pertanto, sono consentiti non solo gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, ma anche gli spostamenti necessari per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
In forza di tale previsione, dunque, deve ritenersi ammesso lo spostamento per recarsi, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o comunque per fruire di altri servizi non sospesi (compresi i luoghi di culto), quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale, ma in quello limitrofo. Fermo restando che gli spostamenti ammessi dalla sopra richiamata disposizione dovranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.
Premesso quanto sopra, e precisato che non rientra tra le prerogative del Prefetto la possibilità di derogare alle disposizioni previste dalla legislazione emergenziale per il contenimento dell’epidemia, si può ritenere che la disposizione in argomento risponda anche alle esigenze di spostamento dei cittadini dei limitrofi Comuni di Trapani e di Erice.
Tuttavia, tenuto conto della specifica conformazione territoriale e della sostanziale integrazione dell’area urbana dei due Comuni, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è convenuto che i controlli siano attuati secondo criteri di prudente ed equilibrato apprezzamento, anche alla luce delle generali regole precauzionali che suggeriscono, non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove, comunque, sia possibile soddisfare le proprie esigenze.