L’articolo 1, commi 910-915 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018 - prescrive che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa ed indipendentemente dall’ammontare, attraverso le seguenti modalità:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN del lavoratore o altri strumenti di pagamento elettronici;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario/tesoreria del datore di lavoro;
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato.
L’obbligo riguarda:
- i rapporti di lavoro subordinato;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i contratti di lavoro istaurati dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi i rapporti di lavoro intrattenuti con:
- dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
- lavoratori domestici.
Altra disposizione della stessa norma prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione ma solo attestazione dell’adempimento dell’obbligo di consegna della stessa busta paga.
Al datore di lavoro o committente che viola il dettato della norma in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000.
A cura di Nicola Ingianni
Studio Ingianni | Consulenti del lavoro
studioingianni.it