×
 
 
22/01/2018 20:05:00

Ridurre i tempi delle prestazioni sanitarie. I consigli del Tribunale Diritti del Malato

Spesso accedere al Servizio Sanitario Nazionale per visite mediche, esami diagnostici diventa molto difficoltoso a causa dei tempi lunghi di attesa o incompatibilità fra la priorità assegnata dal medico di famiglia e la disponibilità dell’ASP di riferimento. Essere un cittadino informato è un valido aiuto, per questo motivo il Tribunale per i Diritti del Malato lancia da gennaio 2018 un percorso informativo sui servizi sanitari. E’ bene conoscere innanzitutto i tempi di attesa secondo il Decreto legislativo di riferimento sulle prestazioni sanitarie e le diverse priorità di visita, che sono indicate in ricetta con una lettera tra le seguenti: U, B, D e P. Vediamone il significato: Nella nostra ricetta bianca o rossa, troveremo sempre una lettera che individua l’urgenza degli accertamenti o delle terapie prescritte e fissa il tempo massimo di attesa garantito.
Le lettere sono:

Lettera U: si tratta del massimo grado di urgenza. Dà diritto ad ottenere la prestazione prescritta dal medico entro 72 ore dalla prenotazione. Attenzione però: la ricetta riporta anche l’indicazione di prenotare entro 48 ore dall’emissione. Ciò significa che entro due giorni da che il medico ce l’ha consegnata dobbiamo recarci presso uno sportello cup o farmaceutico e fare la nostra prenotazione. Oltre tale termine la ricetta medica resta valida come prescrizione, ma si perde l’urgenza garantita dalla lettera;
Lettera B: indica una prescrizione che deve essere fornita in tempo breve, in ogni caso non superiore a 10 giorni dalla prenotazione;
Lettera D: come suggerisce la lettera stessa, si tratta delle prestazioni giudicate come differibili, ovvero non strettamente urgenti. Possono essere realizzate entro 30 o 60 giorni, a seconda del tipo di accertamento (esami strumentali o visite);
Lettera P: sono gli accertamenti programmabili, cioè quelle visite o quegli esami, magari di controllo periodico, che non hanno carattere di urgenza e quindi possono essere prenotati con più attesa. Anche qui però esiste un tempo massimo per ottenere la visita prescritta dalla ricetta medica ed è di 180 giorni dalla prenotazione;
Nessuna lettera: se la ricetta che ha emesso il medico di base non riporta nessuna delle lettere indicate sopra, viene automaticamente applicata la lettera P e l’accertamento è considerato non urgente. Quindi attenzione a segnalare la cosa al proprio medico, se la mancanza di lettera è stata una sua svista.
Qualora la prestazione che deve essere erogata seconda la ricetta medica preveda un periodo di ricovero in ospedale o in struttura medica, i codici di priorità sono diversi da quelli appena elencati. Infatti:

Lettera A: il ricovero deve avvenire entro 30 giorni. Si tratta di casi in cui un differimento nel ricovero oltre questo termine potrebbe portare un peggioramento nelle condizioni del paziente;
Lettera B: il ricovero va attuato entro 60 giorni. In questo caso non c’è un rischio di veloce aggravamento, ma una situazione di forte dolore per il paziente o disfunzioni gravi, che richiedono comunque un intervento nel breve periodo;
Lettera C: il ricovero deve avvenire entro 180 giorni dalla prenotazione. Qui non c’è rischio per l’aggravarsi della malattia e il dolore o le disfunzioni sono di livello meno intenso di quelle della lettera precedente;
Lettera D: sono i ricoveri programmabili fino a 12 mesi dalla prenotazione. Chiaramente sono casi che non presentano urgenza, dolore o disfunzioni particolari.
Le prestazioni prioritarie sono quegli esami e quelle visite che accertano problematiche rientranti in aree mediche di particolare incidenza rispetto alla mortalità nazionale (ad esempio, tumori e disfunzioni cardiocircolatorie) e che quindi vanno garantite ad almeno il 90% degli utenti entro un tempo massimo di 30 0 60 giorni dalla prenotazione. Vediamone alcuni.

Esami strumentali entro 60 giorni: in questo campo rientrano le tac (con e senza contrasto) a torace, all’addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale, al bacino. Rientrano anche la mammografia, la RMN (risonanza magnetica nucleare) a cervello e tronco encefalico, la RMN a pelvi, prostata e vescica, la RMN muscoloscheletrica, la RMN a colonna vertebrale, l’ecografia capo e collo, l’ecocolor doppler cardiaca, l’ecocolor doppler dei tronchi sovra aortica, le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica.
Visite specialistiche entro 30 giorni: cardiologica, chirurgica vascolare, endocrinologica, neurologica, oculistica, ortopedica, ginecologica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, oncologica, pneumologica. Altri esami specialistici che devono essere eseguiti entro 60 giorni sono: colonscopia, sigmodoscopia con endoscopio flessibile, esofago gastro duodeno scopia, elettrocardiogramma (semplice, a dinamo, da sforzo), audiometria, spirometria, fondo oculare, elettromiografia.

Cosa succede se le prestazioni che rientrano in queste aree prioritarie non vengono erogate nei termini? Secondo il Decreto legislativo 124/1998 il cittadino ha diritto ad ottenere la stessa prestazione, al prezzo del ticket, presso una struttura privata. La teoria è chiara: il cittadino che accede ai servizi CUP per prenotare una visita o un esame tra quelli elencati e che si vede negare la possibilità di eseguirli entro 30 o 60 giorni, ha diritto ad ottenere la stessa visita o lo stesso esame presso una struttura privata, pagando una somma uguale a quella del ticket. Ma in, concreto, cosa deve fare un cittadino per ottenere tutto ciò? Non si tratta di un servizio automatico, per cui il cittadino dovrà presentare un’istanza e inviarla all’azienda sanitaria di residenza, dimostrando il tipo di esame o visita che gli è stato prescritto, il tentativo di prenotarlo tempestivamente e il mancato rispetto dell’esecuzione garantita entro il termine di 30 o 60 giorni. Esiste la possibilità per l’assistito di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria nel caso in cui l’attesa si prolunghi oltre il predetto limite massimo. Addirittura, ma solo in subordine, deve ritenersi possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private come tutela rispetto all’inadempienza. In entrambi i casi, la differenza di costi è posta a carico dell’azienda sanitaria locale di appartenenza nel cui ambito è richiesta la prestazione. Il cittadino si fa carico quindi, del solo costo del ticket. Ricordiamo ai cittadini che per qualsiasi problema possono rivolgersi presso lo sportello del Tribunale per i Diritti del Malato dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



STUDIO VIRA | 2025-04-09 10:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2025/finanza-agevolata-per-il-settore-della-pesca-250.jpg

Finanza agevolata per il settore della pesca

Prossime scadenze Il 2025 ha spalancato nuovi scenari al settore della pesca in Sicilia. Con l’approvazione della legge che disciplina le strutture turistico-ricettive, le imprese ittiche potranno avviare attività connesse...