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30/06/2017 07:43:00

Salemi. Ulmi, una frazione con licenza di bruciare? Venuti assicura più controlli

 Si possono bruciare sterpaglie, rami secchi, e ogni altro tipo di rifiuto, compresi oggetti di plastica e gomma, nel proprio giardino di casa o nell'appezzamento di terreno già destinato a pomodori e zucchine?

Ad Ulmi, una popolosa frazione di Salemi, a quanto pare si. Almeno, a prestare fede ad alcuni residenti del luogo, che ci hanno convocato per denunciare la cattiva abitudine di taluni non meglio identificati contradaioli.

"Siamo circondati dal fuoco e dal fumo", e' il coro unanime delle signore che mi hanno manifestato la loro protesta. "Ogni giorno la stessa storia" - hanno ribadito- "a qualsiasi ora del giorno siamo invasi dal fumo, spesso puzzolente e asfissiante, che ci costringe a chiudere le serrande e gli infissi. Il comune dovrebbe controllare o, a limite, stabilire con una apposita ordinanza una giornata a settimana in cui e possibile bruciare i rifiuti." Questa la loro proposta.

Proposta, a quanto pare, irricevibile da parte dell'Amministrazione, in quanto non potrebbe derogare ad una ordinanza emessa qualche anno fa e tuttora in vigore.

Ne abbiamo preso atto, quando si siamo messi in contato con il vice-sindaco e assessore al ramo Calogero Angelo.

Ma andiamo con ordine.

L' argomento che stiamo trattando, e' bene precisarlo, non crediamo che sia una esclusiva della contrada Ulmi. E' un fenomeno più vasto.

Accade infatti molto spesso che nei terreni si formino cumuli di rifiuti vegetali: erba, rami, tronchi, piante ormai appassite, quella che in generale viene definita sterpaglia. Capita, soprattutto nel periodo estivo, che i contadini e i proprietari di terreno, brucino tutti questi detriti per disfarsene in un colpo solo, senza doversi affaticare a raccoglierli e a buttarli insieme ai normali rifiuti domestici.

La domanda che si pone: e' legale questa pratica, più diffusa di quanto si creda?

Un legale da noi interpellato ci ha risposto che ci sono due modi di inquadrare la fattispecie: quella civilistica e quella penale. Iniziamo dalla prima.

Il codice civile vieta di propagare fumi e calori nelle proprietà dei vicini se tali immissioni superano la cosiddetta “normale tollerabilità”.

Così, il falò appiccato sul confine o in modo che il vento spinga la cenere e le fiamme sulla proprietà confinante può dar vita a una azione di risarcimento del danno, anche se l’episodio è singolo e sporadico.

La “normale tollerabilità” è un concetto volutamente generico.

Si consente al giudice di valutare caso per caso, in base alle condizioni specifiche dei terreni interessati, alla loro collocazione geografica (se in aree coltivate, agricole, urbane, ecc.), alla loro dimensione, alla loro destinazione, e nello stesso tempo si da' opportunità di lavoro agli avvocati. Innescando in questo modo le famose "liti" infinite tra vicini.

Nella sostanza il codice civile vuole esprimere con queste parole il concetto di non dare fastidio al vicino.

Bruciare le sterpaglie e i rami secchi in prossimità del terreno del vicino costituisce dunque un illecito civile – che può dar luogo a una causa di risarcimento del danno – solo quando il fumo o il calore superano la normale tollerabilità, ossia risultino insopportabili per il vicino.

Ma il superamento della "normale tollerabilità" deve essere dimostrata! E qui casca l'asino!

Ancora una volta la domanda che si pone e': Quando si bruciano sterpaglie si commette reato?

Anche in questi casi occorrerebbe distinguere. Un cosa, ci dice il legislatore, e' la montagnola di foglie secche grande quanto due palmi di mano a cui da' fuoco l'ortolano o il pensionato e un'altra e' l'azione del piromane, che proprio mentre scriviamo, sta interessando una vasta zona come l'area boschiva attorno ad Erice o come quella che colpi al cuore alcuni anni fa il preziosissimo bosco di Polizo di Salemi.

Occorre precisare, a questo punto, che il reato di incendio previsto dal codice penale stabilisce che “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica”.

Che tradotto, significa che non è necessario incendiare boschi, giardini o terreni dello Stato o di altri soggetti, ma anche i propri. Sempre se l'azione commessa può mettere in pericolo la collettività. Quindi, in teoria, anche un incendio di modeste dimensioni, lasciato incustodito e che potrebbe aumentarne la portata, è passibile di un procedimento penale.

Per giurisprudenza consolidata il reato di incendio colposo di un proprio terreno, scatta non necessariamente dalle sole fiamme ma anche dalle loro dirette conseguenze.

Che sono: Il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate.

Nei comuni infine dove vige la raccolta differenziata, come nel caso di Salemi, scatta anche il reato di illecito smaltimento di rifiuti che si applica a paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi. Tale reato punisce chi brucia in modo arbitrario rami, foglie secche. In pratica, viene punito chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Per quanto, infine, riguarda il territorio di Salemi, il sindaco Domenico Venuti non intende fare sconti a nessuno. Ci ha precisato che esistono in atto ben due ordinanze sindacali che portano la sua firma. La n. 49 del 27 ottobre del 2014 e la n.67 del 30 luglio del 2015.

Con la prima si stabilisce la combustione agricola di materiali di risulta e' permessa purché sia controllata ed entro un raggio di 50 metri dalle abitazioni, ma solo nel periodo intercorso tra il primo ottobre e il 31 maggio di ogni anno, dalle sette del mattino fino alle 17,00 del pomeriggio, e per quantità limitatissime, non superiore a tre metri.

E' quindi assolutamente vietato che le combustioni, sia pure controllate, avvengano tra il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno e che esse interessino materiali diversi dagli scarti vegetali.

Con la seconda ordinanza invece si obbliga, Enti, persone fisiche o giuridiche, che siano detentori di boschi, terreni privato o pubblici di mantenerli in perfetto stato di pulizia, al fine di prevenire incendi di vaste proporzioni.

Le disposizioni comunali, quindi esistono. Si tratterebbe di farle osservare.

Il sindaco Domenico Venuti e' stato molto chiaro! "Alibi per nessuno. Le ordinanze ci sono e vanno rispettate da tutti. Ho sollecitato i controlli agli organi preposti, che dovrebbero agire 'motu proprio', nel rispetto dell'ordinanza e della normativa vigente!".

 

Franco Ciro Lo Re