Eh già, le sospirate ferie stanno per arrivare! Ma facciamo un po’ il punto su tale istituto.
Ogni lavoratore dipendente ha diritto a quattro settimane di ferie in ragione di anno; anche di più se previsto dal contratto nazionale applicato in azienda.
Due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione (su richiesta del lavoratore possono essere continuative), le rimanenti nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Naturalmente il periodo è riproporzionato se il rapporto ha avuto inizio in corso di anno.
La collocazione delle ferie va pianificata dal datore di lavoro in raccordo con le richieste dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell’azienda. Spesso succede che le ferie siano in parte godute in occasione di una chiusura collettiva.
Il periodo minimo di ferie garantito (quattro settimane) non può essere monetizzato se non in occasione della cessazione del rapporto.
Ciò che invece va oltre le quattro settimane e che non viene effettivamente fruito dal lavoratore, può essere monetizzato con l’erogazione in busta paga dell’indennità sostitutiva, che viene calcolata con riferimento alla normale retribuzione giornaliera. Il diritto alle ferie è infatti irrinunciabile.
Qualora, decorsi i 18 mesi dall’anno solare di maturazione, le ferie non siano effettivamente godute, il datore di lavoro deve provvedere comunque al pagamento dei contributi sul residuo non goduto. Quindi, nel caso in cui i lavoratori non completino entro il 30 giugno 2017 l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2015 il datore di lavoro dovrà versare obbligatoriamente i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute entro il 16 agosto 2017.
La lesione del diritto alla fruizione del riposo feriale per fatto imputabile al datore di lavoro costituisce una violazione che è soggetta a sanzione amministrativa da € 100 a € 600 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
a cura di Rosaria Nolfo
Studio Ingianni - Consuldenti del lavoro
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