La recente determinazione del Sindaco di Milano Giuseppe Sala di autosospendersi dalla suddetta carica rappresenta – a mio modesto avviso - un “pastrocchio” giuridico senza precedenti nella storia degli Enti locali territoriali e purtroppo incrementa la tendenza della nostra “Zecca politica” a dare vita a “coniature spurie” ( se non proprio “taroccate” ) talmente ibride da calpestare, al di là del loro apparente pregio, principi normativi di carattere fondamentale. Mi spiego meglio. La sospensione dalla carica di Sindaco e dagli altri amministratori locali è disciplinata esclusivamente dalla Legge ( Decreto legislativo 235/2012) ed è applicabile unicamente in presenza delle condizioni penali/giudiziarie da essa previste: ovverosia nei casi di condanna non definitiva per i delitti previsti dalla suddetta legge, di applicazione di una delle misure di prevenzione non definitive espressamente disciplinate dalla medesima legge oppure in caso di applicazione di una misura coercitiva comportante il divieto di dimora nella sede in cui il destinatario del relativo provvedimento svolge il mandato elettivo.
Nella casistica che precede la sospensione dalla carica di Sindaco viene disposta – giova precisarlo - dal Prefetto competente per territorio . E’ intuitivo che la menomazione temporanea degli organi amministrativi a seguito della suddetta sospensione e l’attribuzione al vice-sindaco del potere (“vicario”) di sostituire il Sindaco sospeso si riconnettono direttamente al relativo provvedimento Prefettizio. Ciò significa che, in mancanza di tale presupposto , non prevedendo la legge la fattispecie dell’autosospensione, il Sindaco è obbligato a proseguire regolarmente l’esercizio del mandato elettorale affidatogli, potendo avvalersi, in alternativa, dell’unica possibilità di scelta discrezionale che la legge stessa gli accorda: quella di rassegnare le dimissioni dalla carica. Ne deriva che l’autosospensione discrezionale - sempre a mio sommesso parere- rende illegittima la temporanea menomazione dell’organo politico di riferimento e la sua “conduzione vicaria”, mettendo a repentaglio la regolarità del conseguente operato amministrativo. E ciò, ovviamente, con tutte le gravi ( anzi gravissime) conseguenze di legge.
Allo stato attuale dell’Ordinamento, l’autosospensione in questione neanche costituisce- come è stato sostenuto da più parti – un “atto di responsabilità amministrativa e di chiarezza politica” in quanto tale singolare determinazione, anche a volere tralasciare gli aspetti relativi alla sua legittimità, tradisce apertamente il mandato conferito al Sindaco dai suoi elettori e le aspettative di questi ultimi di assistere alla regolare prosecuzione del mandato stesso in presenza delle condizioni previste dalla legge . Specialmente quando - come in questo caso - la vicenda penale non scaturisce dall’esercizio del mandato esercitato dal Sindaco e, per altro verso, non ostacola in alcun modo la normale prosecuzione delle indagini giudiziarie (diversamente la competente autorità avrebbe adottato altre misure adeguate).
Antonio Galfano