Dopo le puntualizzazioni sul metodo seguito per approvarla, veniamo, ora, al merito della Riforma. A partire dal quesito: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. La formulazione promette molto più di quel che, realmente, la revisione costituzionale concede. Non a caso, non poche sono state le voci che l’hanno vivacemente contestata, considerandola, di volta in volta: “Raffinato gioco di prestigio”, “Abbracadabbra che sfiora la pubblicità ingannevole” e, in versione sicula, “Esemplare applicazione della tecnica Allampa viddranu”. Esagerazioni, dite? Analizziamole, allora, queste presunte innovazioni, spacciate per “riforme attese da trent’anni”. A) Superamento del bicameralismo paritario. Recita l’articolo 70 dell’attuale Costituzione: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Solo 9, inequivocabili parole. Quante ne conta, invece, la nuova versione? 439! Ma, cosa dicono? Se le riportasimmo per intero – per dirla con il giurista Ainis – faremmo rischiare ai lettori che provassero a leggerle tutte d’un fiato, una crisi d’ipossia. Ci limiteremo, quindi, a riportarne il succo. Che è questo: al posto di un solo procedimento legislativo bicamerale, ne avremo una decina differenti. 1) Leggi approvate da entrambe le Camere: nella nuova versione dell’art. 70, tale procedimento è previsto non solo per le leggi di revisione costituzionale ma anche per quelle ordinarie in tema di: partecipazione alla formazione e attuazione di norme Ue, ratifica dei trattati europei, regionalismo differenziato, minoranze linguistiche, Comuni e Città Metropolitane, etc. 2) Leggi approvate dalla Camera con necessario esame del Senato: per le leggi che ‘invadono’ la competenza regionale, in forza della clausola di “supremazia” statale. 3) Leggi approvate dalla Camera con necessario esame del Senato: per la legge di bilancio. 4) Leggi approvate dalla Camera con possibile esame del Senato: per tutti i casi non rientranti nelle altre ipotesi. Ma il bailamme non finisce qui. Andando avanti nella lettura degli artt. 71, 72,73 e 77 Cost., si scopre che il Senato potrà mettere becco anche in materia di: 5) Leggi elettorali di Camera e Senato. 6) Leggi dichiarate dal Governo ‘essenziali per l’attuazione del suo programma’. 7) Leggi di conversione dei decreti-legge. 8) Leggi dichiarate urgenti 9) Leggi di iniziativa popolare. 10) Leggi approvate dalla Camera dopo esame avviato su richiesta del Senato. Il tutto con maggioranze e termini temporali differenziati. Il Senato,inoltre, parteciperà all’elezione del Presidente della Repubblica, di 2 membri della Corte Costituzionale e dei membri laici del CSM. E’ superato il bicameralismo paritario? Si, ma al suo posto avremo il “bicameralismo caotico”. B) Riduzione del numero dei parlamentari. Se passasse il “SI”, il Senato – oggi composto da 315 membri eletti,5 di nomina presidenziale e dagli ex-Presidenti della Repubblica–si ridurrebbe a 100: 74 consiglieri regionali e 21 sindaci eletti dai consigli regionali più 5 nominati dal Capo dello Stato. Ma a quale prezzo? Molto salato: gli elettori, infatti, verrebbero privati del loro diritto di voto, i cittadini espropriati della loro ‘sovranità’: con buona pace di coloro che sostengono la revisione non intacchi la Parte I della Carta. E, invece si: esattamente gli artt. 1 e 48 della Costituzione. C) Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni: qui siamo alle comiche. Il ‘Capo’ e, all’ unisono, tutti i membri del Governo, i parlamentari della maggioranza e l’intera compagnia cantante del circo politico-mediatico sono partiti, lancia in resta, sparandole grosse:risparmieremo 1 miliardo! In seguito, sono addivenuti a più miti pretese: 500 milioni. Infine, la Ragioneria Generale dello Stato ha messo tutti d’accordo: siccome la gran parte dei costi non discende dalle indennità, ma dalla gestione degli immobili, dai servizi e dal personale, se va bene, l’erario risparmierà 57 milioni. Ci si chiede: non sarebbe stato meglio – se proprio si voleva risparmiare, prioritariamente, non sulle spese militari o sui dirigenti delle società partecipate che costano ai contribuenti 23 miliardi annui, ma sui costi della democrazia – dimezzare numero ed indennità sia dei senatori che dei deputati (che restano 615 e con gli stessi stratosferici emolumenti)?
D) Revisione del titolo V della parte II della Costituzione: il nuovo articolo 117 abolisce la “legislazione concorrente”tra Stato e Regioni, tornano di competenza esclusiva del primo alcune materie, tra cui: grandi reti di trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; tutela della salute; politiche sociali; istruzione e formazione professionale. Viene, inoltre, introdotta la “clausola di supremazia statale”: su proposta del governo, per tutelare l’interesse nazionale, la legge statale potrà intervenire anche in materie di esclusiva competenza regionale. Novità che, al netto dell’allarme lanciato dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – “c’è il rischio di ridimensionare il ruolo delle popolazioni residenti”– si presterebbero ad una valutazione non del tutto negativa,viste le disastrose prove fornite in questi anni dalle Regioni. Ma,siccome in ordine alle materie non statali attribuite alla competenza legislativa regionale – c.d. “competenza regionale residuale” – alcune di queste vengono espressamente nominate e altre no, è facile prevedere l’apertura di una nuova fase di contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. E) Soppressione del CNEL: vista la sua conclamata inutilità, nessuno ne piangerà la scomparsa.
G. Nino Rosolia