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23/03/2015 07:50:00

Scrive l'avvocato Francesco Messina, legale di Antonio Correra, condannato per truffa

 Nell’interesse del signor Antonio Ignazio Correra presunto innnocente - per dettato costituzionale - sino a sentenza definitiva

Quale difensore di fiducia dei signor Antonio Correra, con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Giudice in composizione monocratica del Tribunale di Marsala in data 13 marzo 2015 e in relazione alle relative notizie di stampa “Marsala, la condanna per truffa di Correra. Accolte le tesi dell’accusa”, così come pubblicato dal blog TP24.it, debbo precisare quanto appresso.

Gli articoli di stampa che riportano la notizia della sentenza di condanna dell’agente di commercio mio assistito, in attesa del deposito della parte motivazionale della sentenza fra novanta giorni, immorano sulle argomentazioni della requisitoria del Pubblico Ministero, tracciando un quadro che farebbe apparire il condannato soggetto dedito alle truffe, al falso, alla appropriazione indebita, dalla personalità truffaldina, ostinato e pervicace, tacciato di aver commesso truffe con meccanismo diabolico.

Una sorta di mostro diabolico che gli articoli di stampa evidenziano mettendo abilmente in luce gli argomenti del proponimento accusatorio che avrebbero determinato la condanna che potranno però più correttamente essere riportati solo dopo il deposito delle motivazioni redatte dal giudicante.

Intendo precisare che il mio cliente è soggetto assolutamente incensurato e, sebbene abbia riportato delle condanne in primo grado e sempre per episodi del medesimo contesto temporale e fattuale concettualmente legati ad una vicenda giudiziale ancora pendente che vede Correra soggetto offeso dai reati di usura, estorsione e lesioni personali, in cui egli si è costituito parte civile, ha dispiegato atti di appello avverso tali condanne.

Così come preannunciamo la redazione di atto di appello avverso la recentissima sentenza di cui è commento giornalistico, una volta depositata la parte motiva nei termini fissati.

Intendo sottolineare che, nonostante il legittimo diritto di cronaca e di informazione giornalistica, gli scritti di redazione in argomento omettono di riferire che l’imputato, benchè condannato, sia anche stato assolto da cinque capi d’imputazione che appaiono abbastanza significativi nel complesso quadro accusatorio.

Correra viene assolto dall’accusa di truffa ipotizzata nei capi a) e b) della rubrica in danno della Zolfindustria di Novara e della Chemia di Ferrara, case industriali di cui egli era rappresentante ed agente di commercio e con riguardo a merce consegnata alla Vinicola San Giorgio srl, per non aver commesso il fatto.

Correra viene assolto dall’accusa di appropriazione indebita ipotizzata nei capi i) e k) in danno alla Zolfindustria srl e della Chemia spa, case industriali di cui egli era rappresentante ed agente di commercio e con riguardo al presunto incasso di somme per pagamento merce consegnata a Mazzara Michele e Fiore Salvatore, perché il fatto non sussiste.

Correra viene assolto dalle accuse di truffa nel procedimento penale riunito 2305/13 in danno ad Accardo Salvatore della Agripoint di Partanna, perché il fatto non sussiste.

Particolarmente significativa dal punto di vista difensivo questa ultima assoluzione che dimostra che le somme oggetto di truffa sono state debitamente pagate in ogni importo di fatturazione.

Ho ritenuto eseguire tali precisazioni per una più completa e corretta informazione e rimandando qualsiasi considerazione di merito al momento della lettura delle motivazioni della sentenza.

Avv. Francesco Messina



Infomedica | 2024-11-09 11:19:00
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