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31/07/2014 06:30:00

Ecco il calendario per la vendemmia in Sicilia

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ex Interventi Strutturali per l’Agricoltura, a firma della dr.ssa Rosaria Barresi, h decretato, per la campagna vitivinicola 2014/2015, il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. E precisamente:
Periodo vendemmiale (art.1)
Per la campagna vendemmiale 2014/2015 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 26 luglio e termina il 10 novembre 2014.
Tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2014 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, a i sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
Periodo fermentazioni (art. 2)
Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 26 luglio e termina il 30 novembre 2014.
Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate a mezzo telegramma telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari.
E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo 2015, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" per i quali è consentita I 'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 Novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come da disciplinare di produzione.
Detenzione delle vinacce (art.3)
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento. Fanno eccezione le vinacce ottenute da uve appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini “Moscato di Pantelleria” e "Passito di Pantelleria" la cui detenzione negli stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come sostituito dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010.