A Palazzo dei Normanni, sede del parlamento siciliano, c'è in questi giorni un via vai di avvocati, giuristi, e fotocopie. Perchè c'è un aspetto in particolare che preoccupa i circa 90 deputati della scorsa e dell'attuale legislatura coinvolti in un'inchiesta su un presunto uso disinvolto dei fondi destinati ai gruppi parlamentari nelle due legislature precedenti. I destinatari degli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Palermo stanno mettendo a punto le loro difese. E sono in parecchi a tremare, pensando al rischio di una possibile condanna che farebbe scattare le interdizioni previste dalla cosiddetta "legge Severino".
La legge è chiara. Nel caso di condanna in primo grado c'è l'immediata sospensione dalla carica per 18 mesi, a prescindere dall'entità della pena. Si può ritornare in carica nel caso di assoluzione in appello o se dopo 18 mesi non è stato ancora celebrato il processo di secondo grado. Se la condanna, invece, diventa definitiva, non solo si decade dalla carica, ma si diventa ineleggibili per 5 anni.La legge Severino è temutissima. E' stata già applicata all'Ars nei confronti del deputato siracusano dell'Udc, Pippo Sorbello, sospeso per 18 mesi e sostituito da Edy Bandiera.
Intanto, la Guardia di finanza, ha consegnato alla Procura regionale della Corte dei Conti un primo, sostanzioso, fascicolo relativo all'inchiesta della procura di Palermo. Le Fiamme gialle hanno chiesto e ottenuto dai pm l'autorizzazione a inviare il materiale. La magistratura contabile dovrà valutare l'esistenza o meno di un danno erariale e quindi i deputati coinvolti, dal Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, potrebbero essere condannati a rimborsare lo Stato.
In questo particolare momento, poi, ulteriori polemiche continua a suscitare la decisione di attribuire ai capigruppo dell'Ars una "indennità di funzione" di 1.160 euro lordi mensili. A parlare di "spese pazze" è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, secondo cui, è già più che sufficiente l'indennità parlamentare che ogni deputato riceve ogni mese, 11 mila e 800 euro lordi, quasi 8 netti. I "grillini" restituiscono una parte di questa indennità, facendola confluire in un fondo a favore delle micro-imprese, ma non hanno resistito alla tentazione di contrattualizzare alcuni portaborse, come hanno fatto tutti gli altri gruppi parlamentari, benché avessero annunciato di volervi rinunciare.
Non è passato inosservato neanche il bando di gara del dipartimento della Funzione pubblica sul noleggio di 5 autovetture blindate. Una di queste dovrà essere consegnata all'Ufficio alle dirette dipendenze del presidente della Regione di Bruxelles, in Rue Belliard.
LA LEGGE SEVERINO. La legge Severino, prende il nome da Paola Severino (ministro della Giustizia nel governo Monti) che l’ha formulata, recita le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: dunque, in sostanza, disciplina l’incandidabilità e la decadenza dei politici eletti su cui pesa una sentenza anche non passata in giudicato. La legge è entrata in vigore il 5 gennaio 2013.
Pur registrando una iniziale (e molto parziale) opposizione da parte del Pdl, la legge riuscì a passare in Senato il 17 ottobre 2012 totalizzando 256 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti. Due settimane più tardi, fu la volta della Camera, in cui i voti favorevoli furono 480, i contrari 19 e gli astenuti 25.
Legge Severino: i punti fondamentali
La legge Severino tocca alcuni punti fondamentali, ovvero, in sintesi:
- Incandidabilità e accertamento dell’incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: chi ha riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni è incandidabile.
- Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare: nel momento in cui venga accertata una causa di incandidabilità nel corso del mandato elettivo, la Camera è chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 66 della Costituzione.
- Incadidabilità, accertamento e operatività dell’incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: chi è incandidabile in base al primo punto sopra descritto, non potrà ricoprire alcuna carica all’interno del Parlamento europeo.
- Divieto di assunzione e svolgimento degli incarichi di Governo nazionale: chi assume un incarico di governo ha l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in nessuna condizione di incandidabilità.
- Incandidabilità alle elezioni regionali, sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali e cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.
- Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità e cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
- Durata dell’incandidabilità: 6 anni più 1/3 in caso di abuso di potere.
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Legge Severino: quali sono i criteri di incandidabilità?
I criteri di incandidabilità, tema principale della legge Severino, sono i seguenti:
- Peculato: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”. La principale novità, sotto questo aspetto, è l’innalzamento della pena minima da 3 a 4 anni.
- Corruzione: la “Corruzione per un atto d’ufficio” viene sostituita da “Corruzione per l’esercizio della funzione” e viene punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Inoltre sono state inasprite le pene per il delitto di Corruzione in atti giudiziari (che passa a 4-10 anni), per corruzione propria (che passa a 4-8 anni), per peculato (4 anni) e per abuso di ufficio (1-4 anni).
- Concussione: il testo recita che “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Inoltre, la condanna per il reato di peculato, concussione e corruzione, “importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici“.