Ci sono alcune precisazioni che devono essere fatte sul caso della presunta violenza sessuale ai danni di una ragazzina all’interno dell’istituto Rubino di Marsala. Poco più di un anno fa vennero arrestati ai domiciliari Giuseppa Signorelli, 50 anni, ex responsabile dell'unità assistenziale dell'Istituto Rubino, e Vincenzo Galfano, di 48, bidello. I due sono da oltre un anno agli arresti domiciliari. Secondo l’accusa l’ipotesi del reato è quello di “violenza sessuale continuata e aggravata di una minorenne”. Accusa pesantissima da cui adesso devono difendersi nel processo già cominciato al Tribunale di Marsala. Durante una delle ultime udienze del processo, che si tiene a porte chiuse (come tutti quelli che riguardano presunte violenze su minori) avrebbe testimoniato una assistente sociale che segue la ragazzina. Dall’aula del tribunale è filtrata la notizia che la ragazzina sarebbe stata allontanata dal nucleo familiare con decreto del tribunale dei minori già prima dell’esplosione del caso Rubino. Ebbene non è così. E non è neanche vero che l’ha dichiarato in aula l’assistente sociale.
“Il Tribunale per i Minorenni di Palermo - scrive l’assistente sociale - ha emesso il primo Decreto dopo che sono emersi i fatti relativi ai denunciati abusi e non prima, per come riportato nell'articolo.
“La denuncia ha quindi attivato anche l'A.G. minorile che ha posto in essere tutta una serie di interventi volti alla tutela della minore. L'intervento del Servizio Sociale effettuato su mandato del Tribunale per i Minorenni di Palermo è finalizzato proprio a tale scopo. Il Sevizio Scrivente vuole porre l'accento sulla tutela dei minori ed in particolare alla divulgazione di notizie idonee a consentire l'identificazione del minore coinvolto in procedimenti penali. Si chiede, pertanto, di non diffondere informazioni idonee, anche indirettamente ad identificare i minori”. Già perchè in questi fatti di cronaca, si rischia di fare molti passi falsi. Si rischia di mettere ancora di più in pericolo il minore coinvolto in fatti del genere. C’è un serio problema di deontologia dalle nostre parti per quanto riguarda il trattamento delle notizie sui minori e su tutte le persone che hanno bisogno di uscire da fatti spiacevoli e ricominiciare a costruirsi un futuro. Allora è bene ricordare, alla categoria dei giornalisti, cosa ci dice la Carta di Treviso, a proposito di tutela dei minori.
Rileggiamo i punti fondamentali.
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo.