Il Tribunale amministrativo di Palermo, infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla società "Lema srl" la quale chiedeva l'annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali il Comune ha subordinato il rilascio della concessione edilizia al pagamento di una somma di denaro, a titolo di monetizzazione del parcheggio pertinenziale.
Il Comune nel 2011 rilasciò l'autorizzazione alla "Lema", "ma a condizione che la società richiedente corrispondesse, oltre alla somma ordinariamente dovuta a titolo di "oneri di urbanizzazione", una (ulteriore) somma pari a 201 mila e 110 euro a titolo di "monetizzazione" alternativa alla realizzazione del parcheggio pertinenziale", requisito, questo, indispensabile per l'ottenimento della classifica di qualità di "albergo a 4 stelle".
Per il Tar il Comune "non aveva e non ha le competenze (spettante alla Provincia di concerto con l'assessorato regionale al Turismo) per la valutazione delle caratteristiche e dei requisiti della struttura alberghiera, ai fini della classificazione di qualità". Ed in ogni caso "il decreto assessoriale invocato dall'amministrazione non prevede affatto "la monetizzazione alternativa" per cui è causa, mentre prevede la possibilità di prescindere dall'obbligo di realizzare il parcheggio nel caso in cui tale adempimento sia "obiettivamente impossibile" e tale impossibilità venga adeguatamente documentata.
"Ho sempre ritenuto la monetizzazione dei parcheggi, per quanto riguarda le strutture alberghiere, sbagliata - afferma Francesco Salone, consigliere comunale che ha portato alla luce la sentenza del Tar -. Ed adesso anche i giudici lo hanno evidenziato". Il Comune, in ogni caso, ha fatto ricorso al Cga.