Pierangela Biondo, 52 anni, originaria di Ragusa e residente a Rosolini, è stata condannata a risarcire 77.000 euro all'erario da parte della Corte dei Conti. Aveva ottenuto prima supplenze, poi l'incarico nelle scuole di Trapani come insegnante di sostegno con un titolo di specializzazione era falso.
Biondo era stata licenziata e già condannata in sede penale. Ora la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'ha riconosciuta anche responsabile del danno erariale causato al Ministero dell'Istruzione intimandogli di restituire 77mila euro, somma corrispondente agli stipendi percepiti illegittimamente in tutti quegli anni.
Tra il 2000 e il 2005 la Biondo aveva ottenuto l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e in quella permanente del personale docente di sostegno in provincia presentando un diploma di specializzazione, poi rivelatosi falso, rilasciato dall'Ansi di Ragusa. Scoperta e denunciata, nel novembre del 2008 il Tribunale di Trapani l'aveva condannata a un anno e quattro mesi di reclusione e 900 euro di multa per falso materiale in atto pubblico, falso ideologico e truffa ai danni della pubblica amministrazione. Nel dicembre del 2010 la Corte d'Appello di Palermo aveva riformato parzialmente la sentenza ritenendo prescritti i reati di falso e condannandola solo per truffa a otto mesi di reclusione e 500 euro di multa. Nel 2011 la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
«La prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell'apposito corso di specializzazione, non può affatto qualificarsi - scrivono i giudici contabili nelle motivazioni - come "insegnamento di sostegno" in senso tecnico e l'attività lavorativa che sia stata, in qualche modo, svolta non può ontologicamente aver prodotto (a causa dell'oggettiva carenza dello standard di capacità professionale occorrente) la specifica utilità che l'Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro».
Secondo il collegio giudicante «neppure può ipotizzarsi al riguardo, ai fini di una eventuale riduzione della pena di poter prendere in considerazione gli eventuali vantaggi conseguiti dall'Amministrazione interessata la quale, viceversa, ha dovuto unicamente corrispondere una retribuzione senza una giusta causa corrispettiva».