Per queste ragioni, il giudice del Lavoro di Palermo ha ritenuto infondato il ricorso con il quale un ex membro dell'ufficio stampa aveva impugnato il licenziamento. Per il Tribunale del lavoro di Palermo, il rapporto giuridico fra amministrazione e giornalista e'
effettivamente di carattere prettamente fiduciario. Il giornalista dell'ufficio stampa e' così titolare di un incarico professionale di collaborazione autonoma e non ha lo status di lavoratore subordinato.
Conseguentemente, non sarebbero da applicarsi le dovute tutele offerte dalle legge avverso i licenziamenti. Più approfonditamente, il giudice del lavoro ha sottolineato come la diversa interpretazione del contratto di lavoro prospettata dai giornalisti, come rapporto subordinato e a tempo indeterminato, potrebbe portare alla nullità del contratto stesso, in forza del contrasto con l'art. 97 della Costituzione che prevede l'obbligatorietà del concorso pubblico. Il giudice ha inoltre condannato il giornalista al pagamento delle spese di lite.