Il fatto che il suddetto articolo è stato diffuso contestualmente attraverso il social network Facebook nella pagina personale di tale Ornella Spatafora induce a trasmettere la presente, oltre che al sito del giornale Marsala.it, alla suddetta signora e ciò anche nella considerazione che la medesima potrebbe coincidere con la consorte del dott.Giovanni Catania, preso in considerazione diffusamente nel contesto del suddetto articolo, in relazione al suo operato di dirigente (ormai ex) di questa Provincia Regionale.
Preciso, anzitutto, che i riferimenti e gli elementi informativi diffusi con il suddetto articolo avendo una identica diretta fonte informativa – quella dell’ex dirigente dott.Catania – dimostrano sia il risentimento personale (ossia della fonte umana) sia la sua manifesta faziosità sia, infine, il perdurare della voglia di protagonismo e di denigrazione degli altri che hanno contraddistinto, sempre, l’operato del suddetto dirigente.
Seguendo lo stesso ordine espositivo dell’articolo più volte citato, rilevo e preciso, nell’ambito delle mie competenze, quanto segue:
1) già prima di affrontare il merito tecnico-amministrativo della questione ritengo che l’incarico “de quo” è assolutamente legittimo per la particolare qualificazione e preparazione, tecnico – giuridica, del “soggetto agente”.
Ed invero il dirigente che ha conferito quell’incarico se avesse avuto il benché minimo dubbio sulla relativa regolarità non avrebbe sicuramente adottato quel provvedimento (determina dirigente 8° settore n.313 del 29 dicembre 2011).
L’illazione in ordine al protrarsi della durata dell’incarico alla dott.ssa Aureli oltre la durata della carica Presidenziale è priva, conseguentemente, di qualsiasi fondamento giuridico – ordinamentale.
Il fatto che il provvedimento non sia stato adottato dal “Presidente della Provincia” e che il contratto con cui è stato formalizzato l’incarico è stato parimenti predisposto e sottoscritto dal dirigente stesso sarebbe di per sé troncante.
Tuttavia volendo sviluppare il tema preciso che sotto l’aspetto giuridico ordinamentale (art.51 legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche, T.U.EE.LL. etc.) vanno tenuti nettamente distinti gli incarichi fiduciari concernenti l’attività di collaborazione e di supporto per l’esercizio delle funzioni Presidenziali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dagli incarichi conferiti mediante provvedimenti dirigenziali di carattere gestionale.
Questi ultimi, proprio perché concernono la spesa della gestione ordinaria delle funzioni amministrative, non possono essere ancorati, per ovvie ragioni di funzionalità e di efficienza e di razionalità, alla durata in carico dell’organo politico.
2) Il riferimento alla prossima soppressione delle Province è del tutto fuori luogo, essendo evidente che fino a quando i suddetti enti non verranno soppressi dal legislatore sussiste l’obbligo di svolgere tutte le relative funzioni (programmatorie, attuative, gestionali etc).
3) Con riferimento alla individuazione e alla qualificazione, ai fini dell’incarico, della dott.ssa Aureli, constato con una certa soddisfazione che il dott.Catania non ha operato alcun commento. Forse ha avuto ben presente la circostanza che, così come risulta chiarito nella parte narrativa della citata determina dirigenziale n.313/2011, la qualificazione della dott.ssa Aureli era stata accertata dallo stesso dott.Catania a seguito della selezione indetta dallo stesso con propria determina dirigenziale n.96/2009 (bando pubblico) per il <<reperimento di adeguata professionalità per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per assistenza tecnica-professionale finalizzata al monitoraggio e alla presentazione di progetti a valere su programmi a gestione diretta dell’Unione Europea>>.
A conclusione di quella procedura di selezione lo stesso dott.Catania con determinazione dirigenziale n.120/2009 ha affidato l’incarico alla dott.ssa Aureli.
Non può dunque stupire il fatto che in questa circostanza il dirigente ing.Mistretta abbia utilizzata la già conclamata professionalità della Aureli per l’affidamento dell’incarico di coordinamento in questione.
4) Al finanziamento delle attività progettuali delle relative prestazioni viene provveduto utilizzando i fondi appositamente previsti ed accantonati negli stessi progetti finanziati dalla Comunità Europea, stante che le prestazioni professionali stesse mirano alla razionale e tempestiva attuazione di quei progetti.
Il corrispettivo professionale e la durata dell’incarico sono desunti, in altre parole, direttamente dai progetti finanziati dalla Comunità Europea.
Va da sé che le prestazioni professionali, trattandosi di funzioni di coordinamento, correttamente sono state demandate ad uno stesso soggetto.
Diversamente sarebbe stato necessario individuare, contestualmente, anche un metodo superiore di coordinamento “dei coordinatori”.
5) L’entità del compenso complessivo si desume dalla sommatoria delle singole previsioni progettuali specifiche ed ammonta, così come specificato dalla stessa determina dirigenziale 313/2011, a complessivi euro 166.520,00 al lordo delle ritenute Irpef e al netto di Iva ed Irap.
Ne deriva che l’importo di euro 210.000,00 circa citato nell’articolo che si commenta corrisponde all’importo impegnato e non già al compenso da corrispondere alla Aureli.
Ne deriva, inoltre, che decurtando la quota Irpef a carico della dott.ssa Aureli il compenso determinato mensilmente in € 5.520,00 (al lordo di Irpef) si ridurrà notevolmente (€ 3.306,64 al netto delle ritenute)
6) Non si comprende il senso della asserita gravità dell’incarico dal punto di vista deontologico per il fatto che in base all’esposto, l’incarico alla Aureli si riferisce a progetti non suoi ma redatti dal dott.Catania (quando era dirigente).
Il dott.Catania, se fosse l’autore di quella affermazione, si renderebbe autore di una gravissima illazione.
Ed invero quell’assunto non sta né in cielo né in terra.
Forse il Dott.Catania si ritiene proprietario di quei progetti e dei relativi diritti?
Se così fosse li avrebbe predisposti a titolo personale e al di fuori di qualsiasi rapporto dalla Provincia di cui invece era a quel tempo dirigente del settore di ricorrenza di quei progetti.
A questo riguardo è utile rammentare che persino i progetti redatti dai liberi professionisti incaricati dagli enti pubblici diventano, per legge, di proprietà degli enti stessi a seguito del pagamento delle relative parcelle.
Orbene forse che il trattamento stipendiale dirigenziale corrisposto mensilmente a suo tempo al dott.Catania (€ 6.062,12 al lordo delle ritenute) non comprendeva le attività progettuali in questione?
E per lo stesso motivo, allora, gli altri dirigenti e specialmente quelli tecnici potrebbero vantare specifici diritti per attività progettuale da essi svolta nell’esercizio delle normale ruolo funzionale?
7) Ma, a parte tutto, ora che il dott.Catania ha lasciato l’incarico di dirigenziale rivestito alla Provincia (Sua sponte) quali pretese potrebbe vantare ai fini delle funzioni di coordinamento dei progetti in questione?
E se così fosse perché il dott.Catania non ha esplicitato a suo tempo l’eventuale sussistenza (illegittima) di ulteriori pretese economiche in caso di finanziamento dei progetti?
8) Farneticanti sembrano altre affermazioni del dott.Catania. Non si disconoscono le sue capacità e il suo zelo dimostrati nell’esercizio del ruolo dirigenziale. Neanche vengono negati i risultati conseguiti dal dott.Catania che dal suo canto si è giovato (oltre che del trattamento stipendiale dovuto) anche della retribuzione di risultato annuale (circa 6.500,00 al lordo delle ritenute).
Il vigente contratto di lavoro della dirigenza non consente di corrispondere gratifiche aggiuntive a quelle di cui sopra.
E per altro verso il dott.Catania riconoscerà senza dubbio di essersi fregiato di un incarico fiduciario di livello superiore rispetto al suo inquadramento (non dirigenziale). Sarebbe gradito sapere, in ogni caso, quali pretese ulteriori vanti il dott.Catania relativamente ai progetti in questione.
Forse ora che è rientrato nei ruoli regionali avrebbe gradito un interpello per appurare la sua disponibilità a svolgere egli stesso e con quel compenso l’incarico de quo?
9) Assolutamente prive di fondamento e gravemente offensive sono le affermazioni del dott.Catania secondo cui la dimissione dall’incarico dirigenziale sarebbe imputabile alla <<continua confusione di ruoli e per l’inefficacia del coordinamento dell’azione complessiva dell’ente e degli esperti>>.
L’arroganza dell’autore di quelle affermazioni è davvero sconfinata e non merita alcun commento.
Probabilmente quelle affermazioni dimostrano l’acredine e il risentimento del dott.Catania per non essere stato richiamato (dopo le sue dimissioni). E al tempo stesso dimostrano il suo desiderio di agire senza alcuna direttiva e senza alcun coordinamento politico-amministrativo, dimenticando che agli organi politici, così come già evidenziato, competono le funzioni di indirizzo e di controllo (definizione degli obiettivi e per la loro attuazione) mentre al dirigente compete l’attuazione degli obiettivi definiti in sede politico-amministrativa.
La presente nota viene inoltrata per la relativa divulgazione, oltre che al sito redazionale giornalistico www.Marsala.it, al sito istituzionale di questa Provincia.
Copia della stessa viene inoltre rimessa all’Avvocatura della Provincia al fine di individuare eventuali responsabilità penali.
Con riserva, ovviamente, di ogni ulteriore iniziativa a tutela della veridicità delle informazioni e del prestigio della Provincia Regionale di Trapani.
Nel ringraziare per l’attenzione che sicuramente sarà riservata alla presente, porgo distinti saluti.
f.to: On.Avv.Girolamo Turano
Gentile corrispondente,
che peccato. Poteva nominare un altro consulente appositamente per individuare le responsabilità penali del nostro articolo, e invece ha preferito rimettere copia all'ufficio legale della Provincia...
Grazie dell'attenzione, e continui a seguirci.
Giacomo Di Girolamo