Oggetto: Contestazioni di legittimità e merito dellaDeterminazione Presidenzialen°107 del05/12/2011.
Sig. Presidente, purtroppo, da parte Sua, siamo alle solite: non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire !!!
Allo scrivente sembra che Lei si rifiuti di ascoltare chi, con spirito di collaborazione costruttiva, le voglia indicare o suggerire circa la legittimità degli atti amministrativi non delegittimando, ovviamente, il suo operato e la Sua carica istituzionale.
Per inciso sono convinto, ed è così nella realtà, e quale fonte di esperienza che, come suole dirsi ”vedono più quattro occhi che due”, intendendo con ciò che l’operato di ciascuno di noi dovrebbe e deve essere di aiuto nel trovare e perseguire la migliore via per il raggiungimento di migliori e/o ottimali obiettivi.
Mi permetto questa affermazione in quanto, sin dal 25/08/2011, con una interrogazione si è fatto rilevare l’illegittimità e/o la nullità radicale della Sua Determinazione n. 54/2011 che, come quest’ultima, trova fondamento in Deliberazioni di Giunta illegittime e/o inefficaci vedi: DD. Giunta Provinciale n° 285/2010; 496/2010; 16/2011 davvero censurabili.
A parere dello scrivente, se le colleghiamo tutte, potrebbe risultare l’artificiosa tracciatura di un percorso amministrativo sul quale probabilmente valga la pena accertare se sia conforme a legalità ovvero mirante a precostituire l’esito della vittoria del concorso di Dirigente Amministrativo-Contabile di questo Ente.
L’intelligenza- qualora ci si voglia avvalere di essa – è un dono che il Signore ha equamente ripartito.
Essendo fra i legittimi destinatari di questa distribuzione, eccepisco l’illegittimità della Determinazione 107/2011, in combinato disposto con i citati atti antecedenti e con le Determinazioni Dirigenziali conseguenti, quali la 192 del 9/12/2011 a firma del dott. Messina, nonché la 910 del 23/12/2011 del Dirigente del 3° Settore.
Pertanto, La invitio formalmente a ritirare in autotutela tale Suo provvedimento.
Infatti, la procedura di mobilità prevista con nomina da parte Sua di una Commissione esaminatrice dei Dirigenti che hanno presentato domanda di mobilità, è illegittima in quanto contrasta con le disposizioni dalla L. r. 30 aprile 1991,n° 12, la quale prevede che la Commissione venga estratta a sorte da un elenco di esperti presente presso l’Assessorato Regionale alla Famiglia ed Autonomie Locali; contrasta ,inoltre con l’altra L. r.n° 25/93, i cui effetti sono stati prorogati dalla L.r. 11/2010 al 2013 ove viene sancito che eventuali graduatorie devono essere stilate per soli titoli.
Nel nostro caso non c’era da stilare alcuna graduatoria, né tanto meno nominare una Commissione, poiché i posti riservati alla mobilità erano 3 (tre) e le domande di mobilità pure 3 (tre).
Sarebbe bastato, quindi, una Determinazione di presa d’atto da parte del Dirigente al Personale, la quale non doveva fare altro che controllare la sussistenza dei titoli presentati dai Sigg. Dirigenti: Ortisi, Santoro e De Stefano ed in forza dell’art. 30, comma 2/Bis del D. lgs 165/2001, immetterli direttamente in ruolo.
Infatti, per la fattispecie in discussione, dalle ricerche ed approfondimenti fatti non è prevista nessuna prova selettiva né alla nomina di alcuna Commissione.
Come desunto dalle norme in vigore, nessuno può escludere, ( men che meno inscenando una prova selettiva, per di più a titoli ed esami, un Dirigente che abbia già vinto un concorso in altro Ente dove presta regolarmente servizio.
Mi sono chiesto, ad un certo punto: perché la
Determinazione Presidenziale n.
107/2011 prevede solo
tre posti in mobilità e non cinque quanti sono i posti vacanti in dotazione organica ???
Perché sono stati riservati due posti? A questo punto, e in questa circostanza, sarebbe lecito chiedersi: a chi sono riservati gli altri due posti ?!?
Il citato comma
2/BIS, che gli estensori del provvedimento dicono di voler leggere insieme al 1°comma dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 tra l’altro richiamato
non prevede forse che tutti i posti vacanti in dotazione organica debbano essere riservati alla mobilità prima di essere messi a concorso ?
Quale interesse può essere adottato, quale giustificazione per escludere dalla mobilità, i Dirigenti:
De Stefano,
Santoro ed
Ortisi per poi bandire un inutile e più dispendioso concorso per cinque posti di Dirigente ?
Riflessione:La Commissione da
Lei indebitamente nominata può escludere il Dott.
Ortisi dalla procedura di mobilità solo perché quest’ultimo, tra i documenti da produrre avrebbe dimenticato di produrre la fotocopia della Carta d’Identità ? E’ forse questo un “vizio insanabile” ?
Ma il Dott. Ortisi, che è anche il Consigliere Provinciale Ortisi, è sconosciuto ai componenti della Commissione ?! Il Presidente della(indebita) Commissione, dott. Messina, forse non ha mai sostituito il dott. Licata nei lavori del Consigli Provinciale e non ha mai ascoltato gli interventi del Consigliere Ortisi e/o annotato almeno la sua presenza in Aula Consiliare o nelle votazioni !?
Mi augurio, tra l’altro, che l’eventuale futuro concorso, dopo che sia stata ripetuta ed ultimata legittimamente la procedura di mobilità, venga espletato ai sensi del
D. Lgs.
150/2009, nonché della
L. r. 11/2010 (Finanziaria), cioè Concorso Pubblico con la riserva dei posti agli interni nella misura massima del 50%, nonché con valutazione dei soli titoli da parte di una Commissione i cui componenti vengano estratti a sorte da un elenco di Esperti depositato presso l’Assessorato Regionale alla Famiglia.
Ma la contestazione alla Determinazione “DE QUA” si dirige anche al merito dello stesso incauto provvedimento.
A mio modesto parere, alla luce della legge approvata dall’ARS lo scorso 22 dicembre 2011, esso risulta più che solo inutile, perfino dannoso per le casse dell’Ente.
Lei, infatti, ha sempre sostenuto di avere bisogno dei Dirigenti che coprano i posti vacanti in dotazione organica, in questo specifico caso a costo zero.
Infatti l’
art.
1,
comma 4°, della citata legge avente come denominazione “ Misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa” , in fase di pubblicazione sulla
GURS, così recita:“
Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli Enti Locali, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell’interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l’Anci Sicilia e con l’Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l’attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l’autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma” ( vedasi copia allegata).
Credo non occorra aggiungere altro se non evidenziare che adoperando questa opportunità legislativa l’Amministrazione Provinciale potrà utilizzare tale denaro, ( che sarebbe risparmiato disdicendo, quindi, le somme impegnate per la copertura dei posti di Dirigente) per la definitiva stabilizzazione dei lavoratori Precari e per eventuali concorsi in funzione dei profili professionali vacanti nella dotazione organica, con riserva dei posti al personale dipendente.
In tal maniera ,si raggiungerebbero al contempo due obiettivi: creare nuovi posti di lavoro pur in questo momento di crisi e dare la possibilità al personale interno di fare valere la maggiore professionalità acquisita con i giusti riconoscimenti giuridici ed economici.
A questo punto, credo che le delineate perplessità rendano ormai necessario che la situazione venga posta all’attenzione delle Autorità di controllo che meglio di me possano dissipare queste preoccupazioni e restituire tranquillità a tutta la comunità amministrata ( che ha il diritto alla verità).
Chiedo, pertanto, che la presente, unitamente a tutti gli atti sopra richiamati,oltre ai verbali dei precedenti Consigli Provinciali che riguardano l’argomento, siano inviati :
allaProcura della Repubblica per eventuali ipotesi di reato penale;
alla
Procura presso la Corte dei Conti per ogni eventualità di danno erariale.
All’Ispettorato per la Funzione Pubblica, costituito ai sensidell’art. 71 del
D.Lgs. 150/2009 presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed alle Autonomie Locali, per ogni eventuale controllo sostitutivo sulla legittimità degli atti.
Il Consigliere Salvatore Daidone