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25/11/2011 08:00:00

Esenzione del ticket: a chi spetta e a chi rivolgersi!

Le esenzioni del ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le visite specialistiche si possono richiedere per varie motivazioni: il reddito, patologie rare, gravi o croniche e l’invalidità sono tutte condizioni che possono indurre alla richiesta di un’esenzione. Un discorso a se stante va fatto inoltre per ciò che riguarda la gravidanza. Gratuito oltre che anonimo invece il test anti-HIV se si effettua in un centro pubblico, all’interno del quale nella maggior parte dei casi non è richiesta neppure la prescrizione medica. Ma vediamo nel dettaglio.

Esenzione del ticket: a chi spetta e a chi rivolgersi!

Esenzione per malattia cronica, invalidità e malattie rare | Alcune malattie croniche ed altre rare, nonché lo stato di invalidità consentono un’esenzione dal ticket, ovvero da quella quota partecipativa al costo delle prestazioni sanitarie che in generale va pagata dai cittadini. In questi casi l’esenzione riguarderà solo le prestazioni sanitarie relative alla patologia dichiarata e non ad altre indagini diagnostiche o terapie. Le malattie prese in considerazione sono quelle indicate dal Decreto ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001). La lista si può richiedere alla ASP o consultare sul sito internet del ministero della salute. Nel caso delle malattie rare e di alcuni test specifici, l’esenzione si può estendere anche ai familiari, trattandosi per lo più di malattie ereditarie. Solo per alcune categorie di invalidi, l’esenzione è estesa a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Dove si presenta la domanda di esenzione? | In tutti questi casi i cittadini-pazienti devono rivolgersi alla propria ASP di appartenenza (cioè quella di residenza) per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del ticket. Questa richiesta dovrà essere corredata da opportuna documentazione attestante lo stato di salute per il quale si richiede l’esenzione. Sono ammessi solo documenti e dunque certificati medici redatti da strutture sanitarie pubbliche siano questi ambulatori o ospedali. In caso di invalidità, questa deve essere poi accertata dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.

Esenzione in gravidanza | Un discorso a se stante va fatto per la gravidanza. Sia in caso di coppie che desiderano avere figli che di gravidanza già iniziata si ha diritto “solo per alcune” prestazioni specialistiche all’esenzione del ticket, per le quali non va fatta richiesta specifica. Basterà che sul certificato del medico curante sia specificata la condizione di gravidanza. Stiamo parlando delle visite periodiche ostetrico-ginecologiche, di alcune analisi da eseguire prima del concepimento e dopo, due ecografie in periodi specifici, prestazioni di diagnosi prenatale in caso di rischio per il feto certificato dal medico curante, e tutte quelle indagini necessarie per tenere sotto controllo malattie pregresse o insorte in gravidanza che possono mettere a rischio la vita della donna o del bambino, come nel caso di ipertensione o diabete. In caso invece di minaccia d’aborto, sempre certificata da struttura pubblica e dichiarata sul foglietto rosso della richiesta di prestazioni sanitarie, la signora incinta ed il suo bambino avranno diritto a sottoporsi gratuitamente a tutte le indagini diagnostiche e cure necessarie.

Esenzione per reddito | Questa è sicuramente l’esenzione del ticket più articolata, anche a causa delle ultime modifiche avvenute nell’ultimo anno circa le modalità di richiesta. Cerchiamo di capire meglio. L’esenzione in questo caso spetta ai cittadini con meno di 6 anni o più di 65 e con un reddito familiare complessivo non superiore ai 36.151,98 euro. In questo caso sulla ricetta medica dovrà essere apportato il codice E01. Ne hanno anche diritto i disoccupati ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (E02); i titolari di pensione sociale e familiari a carico (E03); i titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni secondo i redditi indicati anche per i disoccupati (E04).

Le nuove normative | Secondo le nuove normative, il medico prescrittore, cui viene consegnata la tessera sanitaria, deve verificare, collegato in rete con l’agenzia delle entrate, le eventuali condizioni di reddito, darne comunicazione al paziente ed apportare sulla richiesta il dovuto codice. Se il paziente ritiene di aver diritto all’esenzione per reddito, ma i dati non coincidono con quelli verificati dal medico, sarà necessario rivolgersi alla ASP di competenza. L’unica eccezione riguarda il disoccupato, che annualmente dovrà presentare autocertificazione (sempre alla ASP) per ottenere un attestato di esenzione.

L’esenzione del ticket per i medicinali

E per i farmaci? Benché valgano approssimativamente le stesse distinzioni delle prestazioni sanitarie, in quanto a costi e ticket sui medicinali deliberano autonomamente le Regioni e a queste (alle ASP) bisognerà chiedere specificatamente.

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