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27/04/2011 04:39:55

E adesso nelle cooperative si paga anche per "valutare" i curriculum....

E' un mondo al contrario. Dove la fame di lavoro è così tanta, in alcuni settori, che per alcune aziende anche le domande di lavoro che arrivano possono diventare occasione di guadagno.

E' il caso della Cooperativa di servizi sociali "La Fenice".  Guardate cosa scrivono su questa pagina web del loro sito:

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO O CHE PRESENTERANNO IL PROPRIO CURRICULUM PRESSO LE SEDI OPERATIVE DELLA COOPERATIVA LA FENICE

A partire dal mese di Giugno 2010 tutti gli operatori socio assistenziali che hanno già presentato o che presenteranno il proprio curriculum presso le sedi operative della cooperativa la fenice potranno effettuare un versamento su conto corrente postale n. 40 45 0 81 intestato alla cooperativa sociale la fenice per un importo di € 20,00, con la seguente causale: valutazione del proprio curriculum ed effettuazione di un colloquio conoscitivo - motivazionale.

Per l’inserimento del proprio curriculum nella nuova banca dati della cooperativa.

Gli operatori previo pagamento del bollettino verranno contattati dai nostri uffici per poter sostenere un colloquio conoscitivo e motivazionale indispensabile per eventuale inserimento lavorativo socio - assistenziale nei servizi di prossima attivazione della società cooperativa sociale .

 

Volete lavorare con la Cooperativa La Fenice? Dovete pagare 20 euro. Poi si vede.  Anzi, poi vi chiamano: per un colloquio "conoscitivo - motivazionale"...

36 soci e 41 dipendenti che compongono la Cooperativa di Custonaci sono a quanto pare troppo presi dal lavoro per poter valutare serenamente un curriculum...

Su questa vicenda abbiamo chiesto un parere all'avvocato Vito Salvatore Buffa, giuslavorista in Marsala:"La valutazione dell’offerta di lavoro non può essere condizionata al pagamento di una somma di danaro, poiché per lavorare (o nel momento della ricerca del lavoro) - cioè per la concretizzazione di un diritto inviolabile - non si può e non si deve pagare". Ecco il suo parere per esteso:

 

Tra i “principi fondamentali” della Costituzione Italiana dimora il diritto al lavoro, nella duplice accezione di basamento della Repubblica democratica e di diritto essenziale del cittadino che, in quanto tale, è promosso dallo Stato con la previsione di condizioni che ne garantiscono effettività e tutela.

Ed infatti, l’espletamento dell’attività lavorativa viene salvaguardato dall’ordinamento giuridico italiano quale diritto fondamentale dell’individuo (artt. 1, 2, 4 e 35 della Costituzione), non solo al fine di permettere a quest’ultimo di conseguire un reddito (controvalore economico della propria prestazione lavorativa), ma anche di realizzare la propria personalità morale. La comunità lavorativa è infatti una delle più importanti formazioni sociali (così come quella della famiglia e della scuola) nella quale il soggetto esplica la propria personalità, confrontandosi con gli altri individui e quindi arricchendo il proprio bagaglio di esperienze.

Il diritto al lavoro è quindi valorizzato dal Costituente nel suo aspetto dinamico-relazionale ed entra a pieno titolo nell’alveo dei diritti inviolabili della persona globalmente tutelati nell’art. 2 della Carta fondamentale.

Ebbene, sulla scorta delle premesse sopra svolte la valutazione dell’offerta di lavoro non può essere condizionata al pagamento di una somma di danaro, poiché per lavorare (o nel momento della ricerca del lavoro) - cioè per la concretizzazione di un diritto inviolabile - non si può e non si deve pagare.

Comprova quanto appena asserito, il Codice etico dell'associazione che riunisce le società di ricerca e selezione del personale (Assores – Associazione Italiana delle Società di Ricerca e Selezione del personale) che, previa la specifica ed obbligatoria “autorizzazione del Ministero del Lavoro”, sono attive ed uniche autorizzate nel campo della Ricerca e Selezione e dell’Outplacement. Nel citato codice, a coloro che “per mestiere” si occupano della valutazione del personale, "è fatto espresso divieto di percepire compensi dai candidati a qualunque titolo".

In sintesi, il lavoro è un diritto che non prevede l'esborso di denaro, talché occorre diffidare dal reclutamento “a pagamento” di speranze, a maggior ragione quando promanino da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

Va da ultimo rilevato che queste ultime espletano la loro attività produttiva, nella maggior parte dei casi, a seguito di contratti stipulati con Enti pubblici, i quali in misura crescente esternalizzano i servizi sociali nei confronti di soggetti particolarmente bisognosi.



Infomedica | 2024-11-09 11:19:00
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