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22/03/2011 06:00:50

Dietrofront. Carini riammette il volantinaggio

Ieri , nel corso di una conferenza stampa, ha presentato la nuova ordinanza che annulla la precedente e di fatto reintegra il volantinaggio con delle limitazioni. Infatti il volantinaggio è consentito dal lunedì al venerdì e vietato sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali. I paletti vengono soprattutto messi per i soggetti che intendono distribuire materiale pubblicitario. È infatti possibile distribuire volantini pubblicitari solo  comunicando al comando dei vigili urbani denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico che esegue la distribuzione, soggetti beneficiari della pubblicità, giorni in cui avviene la distribuzione, nominativi del personale addetto alla consegna, attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità.  Non sarà possibile inoltre imbucare materiale pubblicitario nelle cassette aperte, poste ad esempio all’esterno dei condominii, dedicate esplicitamente alla pubblicità, e adesso inutilizzabili, e quindi consentito solo per le cassette interne ai condominii e a quelle chiuse, anche posizionate sulla pubblica via.  “Questa rettifica – ha detto Carini nel corso della conferenza -  nasce da un dialogo con le agenzie e i soggetti che operano in questo campo e che si sono resi conto che il problema delle carte per le strade esiste effettivamente”.  “Inoltre- ha continuato Carini- si responsabilizzano le agenzie e i soggetti che distribuiscono volantini e si tutelano le persone che distribuiscono il materiale che spesso lavorano in nero”. L’altro punto trattato nell’ordinanza è quello delle deiezioni degli animali domestici, le cacche dei cani per intenderci. I proprietari dei cani che verranno colti sprovvisti di sacchetto e paletta per raccogliere i bisogni dell’animale verranno sanzionati. La sanzione sarà più alta per chi consentirà al proprio cane di fare i propri bisogni e non le rimuoverà. Alla conferenza di ieri era anche presente il comandante dei Vigili urbani Vincenzo Menfi che ha comunicato di voler incrementare i controlli sul territorio anche nelle ore serali. “La disposizione mira a punire il cosiddetto insozzamento del suolo pubblico – ha sottolineato  Menfi – e per questo motivo la multa sarà di 500 euro, invece per chi porta a spasso il proprio cane senza il materiale necessario per rimuovere i bisogni la multa sarà di 50 euro”.  500 euro di multa scatteranno anche per coloro che vengono colti ad  imbrattare la sede stradale.  
Ecco i punti dell’ordinanza sindacale n. 41 del 16 marzo 2011:
1.    In tutto il territorio comunale, con eccezione per i luoghi privati, è vietata la consegna e la distribuzione di volantini pubblicitari di qualsiasi foggia e dimensione, fatta salva ogni legittima pratica di volantinaggio in relazione a partiti politici e organizzazioni sindacali, che dovranno in ogni caso consegnare i volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra e avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l’attività. È altresì vietato il rilascio di volantini pubblicitari in modo precario sugli infissi o all’ingresso delle abitazioni o anche all’interno degli appositi contenitori installati sui prospetti degli edifici, tranne quando trattasi di cassette postali chiuse e accessibili solo ai proprietari e a condizione che i volantini non sporgano all’esterno e non siano prelevabili da chicchessia.
2.    Il volantinaggio pubblicitario, nei limiti e alle condizioni previste al punto 1), è consentito solo dal lunedì al venerdì di ogni settimana, mentre è vietato nei giorni di sabato e domenica, nonché nelle giornate festive infrasettimanali;
3.    Gli enti e tutti i soggetti che intendono svolgere attività di consegna e distribuzione di volantini pubblicitari, devono darne preventiva comunicazione al Comando idi Polizia Municipale, corredandola delle seguenti informazioni e attestazioni:
-    Denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico che esegue la distribuzione;
-    Soggetti beneficiari della pubblicità;
-    Giorni in cui verrà effettuata la distribuzione
-    Nominativi del personale addetto alla distribuzione;
-    Attestazione  (anche in copia) di avvenuto versamento dell’apposita tariffa dell’imposta per la pubblicità, da eseguirsi ai sensi delle vigenti norme di leggi e regolamenti.
4.    In tutto il territorio comunale è vietato condurre cani o altri animali senza avere al seguito quanto occorre (palette e sacchetti di plastica o involucri comunque impermeabili ai liquidi) per l’immediata rimozione  delle loro deiezioni.
5.    In tutto il territorio comunale è altresì vietato consentire a detti animali di compiere deiezioni senza rimuoverle pienamente.
6.    In tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono o il getto di materiale di qualsiasi genere anche diverso da quelli finora contemplati, sia esso solido o liquido, che produca l’insozzamento di qualsiasi area pubblica , nell’accezione prevista dall’art.6 della L. 94/2009 e della circolare del Ministero dell’Interno 7 agosto 2009. Detto termine è riferito ad ogni azione del trasgressore che determini l’imbrattamento della pubblica via e alteri sia pure temporaneamente e in modo non reversibile le caratteristiche della superficie stradale.
7.    Ferme restando le sanzioni previste dal D. lgs. 152/2006, chiunque non ottemperi ai divieti contenuti ai punti 1), 2), 3) e 4) della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
8.    Chiunque non ottemperi ai divieti contenuti nei punti 5) e 6) della presente ordinanza è sottoposto alla sanzione pecuniaria da €250,00 a €1.500,00.
9.    Sarà consentita la possibilità di pagamento in misura ridotta nelle forme e con le modalità di legge. Nel caso in cui gli autori siano minorenni ,la predetta sanzione sarà applicata e posta a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
10.     La presente ordinanza sarà trasmessa in via preventiva a S.E. il Prefetto di Trapani e, dopo la sua adozione, alle forze di polizia territorialmente competenti, alle quali è affidato il compito di farla osservare. Sarà altresì pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Francesco Appari



EA2G | 2024-12-23 14:54:00
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