La lettera, oltre che al reparto Eas di Trapani, alla direzione tecnica ed alla direzione generale di Palermo, è stata inviata per
conoscenza anche al Prefetto, Stefano Trotta, ed alla Procura della Repubblica di Trapani ed esprime la vibrata protesta dell’amministrazione di Valderice che “non accetta oltremodo comportamenti dilatori che sono il frutto di irresponsabilità”. Una missiva che sancisce anche l’interruzione del buon rapporto istituzionale tra Comune ed Eas favorito e sollecitato lo scorso anno dal prefetto Trotta ma di fatto tradottosi in una disponibilità a senso unico: il comune di Valderice, in assenza di mezzi finanziari da parte dell’Eas, ha provveduto a riparare più volte le condotte ormai fatiscenti della frazione di Bonagia ed ha ripetutamente messo a disposizione del personale Eas vetture proprie per consentire l’apertura delle saracinesche e la distribuzione dell’acqua. A fronte di tale disponibilità l’Eas ha regolarmente ignorato le successive segnalazioni di guasti e rotture nelle condotte e non ha assicurato la regolare erogazione idrica perché il personale non ha mezzi per spostarsi sul territorio e non intende farlo autonomamente. Infine, il buon rapporto istituzionale è venuto meno nel momento in cui l’EAS con lettera del proprio responsabile ha accusato l’amministrazione comunale di invitare i cittadini di Bonagia a non pagare le bollette. Circostanza mai verificatasi sebbene risulti di tutta evidenza che l’unica attività in cui l’Eas ha manifestato particolare zelo è quello della riscossione a fronte di un servizio la cui qualità è sotto gli occhi di tutti. Per tutte queste ragioni la lettera diffida ciascuno dei soggetti in indirizzo ad “adoperarsi entro 30 giorni… per risolvere definitivamente la problematica… Con espresso avvertimento, che decorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà a formalizzare apposita denuncia per omissioni di atti d’ufficio e per tutti quei reati che dovessero emergere”.
Di seguito il testo dell’articolo 328 del CP ed in particolare, in corsivo sottolineato, il secondo comma sulla base del quale è stata redatta la lettera diffida all’EAS.
Articolo 328 CP Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1). (1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.