Meglio noto come Pears. Il Ricorso di Zefira, come sempre si fa in questi casi, è circostanziato e riferito a due soli impianti eolici che la società vorrebbe costruire a Paternò (Ct) e Centuripe (En), ma la sentenza del Tar, che segue l’accoglimento della sospensione del Pears del settembre scorso, contiene indicazioni importantissime per tutto il settore energetico siciliano e non.
La cosa che è bene sottolineare, prima di tutto, è che le richieste di autorizzazione dei due parchi eolici di Zefira risalgono al 2004 e, quindi, sono di molto anteriori all’approvazione del Piano, avvenuta con delibera regionale del 3 febbraio 2009. Nei cinque anni passati tra le richieste e l’approvazione del Pears, ovviamente, l’azienda ha atteso la burocrazia regionale.
Il Tar, però, ha chiarito definitivamente il principio che il Pears non è applicabile per la valutazione delle richieste di autorizzazione di impianti depositate prima della sua entrata in vigore. La cosa non è affatto da poco perchè, nella sola Sicilia, le richieste pendenti sono quasi 1.200. Il Piano Energetico e Ambientale Siciliano, in realtà, era pronto da anni ed era stato messo in un cassetto. Si tratta, tra l’altro, di un documento enorme (considerate che lo potete scaricare dal sito della Regione Sicilia, ma pesa la bellezza di 300 mega) ma per nulla innovativo nè nell’analisi della realtà regionale nè nella regolazione della materia. Molte delle tavole e dei dati inseriti nel Pears, infatti, altro non sono che il copia e incolla di quelli forniti da Terna.
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Il Piano, una volta tirato fuori dal cassetto, aveva scontentato un po’ tutti: Cgil, Wwf, Legambiente e, ultime ma non meno importanti, le aziende del settore rinnovabili che avevano risposto con 57 ricorsi al Tar. Tribunale che, nei giorni scorsi, ha esitato il primo di questi ricorsi dando ragione alla ditta ricorrente.
Uno dei punti salienti della sentenza è quello in cui il Tar precisa che, in fatto di energia, la legislazione siciliana non può prevalere su quella nazionale: la Sicilia, infatti, ha competenze esclusive in materia di paesaggio e non di energia. Ma l’energia, continua il Tar, è un interesse nazionale che non può essere limitato da alcuna norma che non sia a sua volta nazionale.
E questo vale per i 1.200 progetti di rinnovabili pendenti a Palermo come anche per qualunque altro progetto energetico, dal termoelettrico a gas, petrolio o carbone all’eventuale nucleare. Via libera, quindi, alla cosiddetta “proliferazione eolica” siciliana e, contemporaneamente, anche agli impianti fotovoltaici a terra come quello ragusano bloccato per questioni paesaggistiche.
Se ciò sia un bene o un male è difficile dirlo. Ma è certamente importante che, almeno, ci sia una sentenza che faccia chiarezza in merito perchè, in fatto di energia, il rapporto tra Stato e Regioni è sempre più critico.