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12/02/2010 16:30:00

Consiglio provinciale, presentato un O.D.G. per modificare il limite di inedificabilità

 

da subito, nell’ambito dell’iter di approvazione del “Piano Casa” già in fase di esame presso l’Assemblea Regionale 100_1742.JPGSiciliana, a risolvere il problema sociale, che rischia di mettere in ginocchio migliaia di cittadini siciliani con la perdita, spesso, della prima casa, causato dalle difformità fra legge nazionale e legge regionale in materia di abusivismo edilizio e relativi condoni.
In tutto il territorio italiano – si afferma del predetto o.d.g. – sulla base dell’art. 822 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione, viene punito chiunque arbitrariamente occupa spazi demaniali marittimi o vi esegue opere non autorizzate ovvero chiunque realizzi opere entro una fascia di 30 metri dal demanio marittimo. In Sicilia, in virtù dell’art. 15 della legge reg.le n.78 del 1976, il limite di inedificabilità assoluta nella fascia della battigia viene elevato da 30 metri a 150 metri.
A causa del dilagare del fenomeno dell’abusivismo – prosegue il documento – si è ritenuto necessario un recupero ed una regolarizzazione delle opere illegittimamente realizzate con la sanatoria nazionale avvenuta con la legge 28 febbraio 1985 n.47 e relativo condono edilizio in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle zone vincolate e di quelle ricadenti entro 30 metri dalla battigia. Successivamente il legislatore regionale, intervenendo con la L.R. 10 agosto 1985 n.37, recante norme per l’applicazione nel territorio siciliano della legge nazionale n.47 del 28 febbraio 1985, nel disciplinare la sanatoria dei fabbricati abusivi, all’art.23 – comma 10, ha disposto, in difformità alla predetta legge nazionale, che “restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art.15, lett. a, della legge reg.le 12 giugno 1976, n.78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976”. A sua volta, il richiamato art.15, lett. a, L.R. 78/1976 prescrive che (ad eccezione delle zone “A” e “B” degli strumenti urbanistici, “le costruzioni debbono arretrarsi di 150 metri dalla battigia”.
In questa maniera – sottolinea l’O.d.G. del Consigliere Matteo Angileri – si è resa di fatto inoperante la sanatoria nazionale per gli immobili costruiti in Sicilia entro i 150 metri dalla battigia; i siciliani risultano essere discriminati rispetto agli italiani abitanti nelle altre regioni; il limite indiscriminato dei 150 metri di fatto ha limitato lo sviluppo turistico in Sicilia, differentemente da quello che è avvenuto nelle altre regioni del sud d’Italia e delle Isole, nelle quali tale limite non opera. Ritenuto che un abuso è tale a prescindere da dove è fatto, se in Sicilia o in qualsiasi altra regione, e che dovrebbero esserci regole uguali per tutti; che è ingiusto che una costruzione abusiva, per il solo fatto di essere costruita in Sicilia, debba essere abbattuta, diversamente da una costruzione abusiva realizzata in Calabria, cioè a sole tre miglia di distanza.
La Regione, pertanto, - conclude l’O.d.G. – deve farsi carico di questo problema sociale, visto e considerato che sono migliaia le case che rischiano di essere abbattute, creando un danno economico ed abitativo per coloro che ivi hanno la propria residenza. La Regione potrebbe, in queste zone, redigere nuovi piani particolareggiati di recupero e sanare tutte quelle abitazioni costruite nel rispetto dei limiti paesaggistici, idrogeologici, ambientali etc., necessari per consentire la sanatoria degli immobili in questione.
L’Ordine del Giorno, una volta approvato, sarà trasmesso al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente.

 

 



Infomedica | 2024-11-09 11:19:00
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