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21/09/2016 06:45:00

Marsala, 18 anni per una procedura di fallimento. Corte dei conti condanna avvocato

 Una procedura fallimentare lunghissima, durata quasi 18 anni. Troppo, anche per la giustizia italiana che non è di certo delle più “smart”. Ma questa volta a risarcire il danno è l’avvocato che ha curato la procedura fallimentare ed è stato condannato dalla corte dei conti anche in appello.
La sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l’avvocato marsalese Leonardo Antonino Buffa a versare 10.080 euro al ministero della Giustizia.
Viene confermata la decisione presa nel 2015 quando il legale, in qualità di curatore fallimentare, era stato riconosciuto responsabile del danno erariale causato all’amministrazione dal risarcimento ottenuto da tre mazaresi in base alla “Legge Pinto”, sull’ingiusta durata del processo.
Nel 2009 la corte d’appello di Caltanissetta aveva accolto la richiesta di risarcimento avanzata da Vincenzo Bonomo, Filippo Giacalone e Giuseppa Maria Giacalone nei confronti del ministero della Giustizia per il danno subito dall’eccessiva durata della procedura fallimentare presso il Tribunale di Marsala riguardante la società “Il mercatino di Giacalone Pietro e c. Snc”, dichiarata fallita il 22 febbraio 1991, con la procedura terminata solo nel 2008. Venne riconosciuto un risarcimento di 14.400 euro a ciascuno dei soci della ditta oltre gli interessi legali di 1,283 euro.
Secondo la procura della Corte dei Conti la responsabilità maggiore sarebbe stata dell’avvocato Buffa, che ha curato la procedura fallimentare dal 1997 al 2000, quando gli venne revocato l’incarico. La procura aveva contestato la somma di 44.483 euro ma il danno imputato al professionista è solo per una parte a causa delle “concorrenti responsabilità ed omissioni degli altri Organi della procedura”.
“Dagli atti di causa – si legge nella sentenza - risulta l'inescusabile inerzia nel dare impulso alla procedura, al fine di consentire una sollecita chiusura del fallimento”.
Il professionista marsalese aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado, assistito dagli avvocati Roberto Genna e Cira Anna Rini, sostenendo che era intervenuta la prescrizione in quanto il decreto della corte d’appello di Caltanissetta risaliva al giugno del 2009, mentre l’invito a dedurre della procura contabile era del luglio 2014. Per i giudici contabili invece “il dies a quo della prescrizione, nei casi di danno indiretto (come nella fattispecie oggetto del presente giudizio), coincide con l'esborso e cioè con la data in cui la pubblica amministrazione ha provveduto, mediante l'emissione del relativo titolo di pagamento, a risarcire il terzo”. Quindi tesi respinta perchè il pagamento “è avvenuto in data successiva all'ordinanza di assegnazione del 6 dicembre 2011”.



Giudiziaria | 2024-12-11 08:21:00
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